Nella pronuncia n. 28252/2018 la Corte di Cassazione ribadisce il principio gia affermato per cui la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro è legittima tra le stesse parti, posto che sia funzionale all'imprenditore per verificare il comportamento del lavoratore in relazione a elementi nuovi nel rapporto di lavoro. Il caso di specie riguardava una lavoratrice, assunta come portalettere con contratto a tempo indeterminato a distanza di circa un anno e mezzo da un precedente contratto a termine.
La lavoratrice, licenziata poi per superamento del limite massimo di malattia consentito dal Ccnl durante il periodo di prova, ha fatto ricorso per l'illegittimità del licenziamento a causa della nullità del patto di prova.
Dopo un primo accoglimento della domanda la Corte di appello ha ribaltato in giudizio affermando che il patto di prova era legittimamamente ripetibile in quanto :
- tra i due contratti era intercorso un periodo di tempo rilevante
- il precedente contratto aveva avuto una durata molto limitata
- era invece mutato il contesto lavorativo con zona di recapito più ampia, molto diversa (Milano )e lontana dalla sua residenza abituale
La lavoratrice aveva infatti manifestato difficoltà e disturbi di ansia, causa appunto della malattia successivamente intervenuta, che ha dimostrato l'opportunità e legittimità del patto di prova.
La Corte di cassazione ha quindi respinto l'ulteriore ricorso della lavoratrice, approvando la decisione della Corte d'appello giustamente fondata su dati oggettivi, che costituiscono apprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimità