Il 02 luglio 2018 tra: la Delegazione di Trattativa dell'ANIA e FIDIA - Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici si è convenuto di stipulare il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il rinnovo del CCNL 7 giugno 2013, contenente la disciplina dei rapporti tra le Imprese di Assicurazione e il personale dirigente. Il ccnl decorre dal 2 luglio 2018 e scadrà il 30 giugno 2022. Di seguito le principali novità
- Trattamento economico:
Per i dirigenti assunti o nominati tali a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto il trattamento economico minimo complessivo è stabilito in 70mila euro annui (1/14°= 5000 euro). Per i dirigenti in servizio alla stessa data gli eventuali incrementi derivanti da tale nuovo trattamento minimo - ove non assorbiti in base alle disposizioni vigenti in sede aziendale - saranno erogati in due tranches uguali, di cui la prima con effetto 1° gennaio 2019 e la seconda con effetto 1°gennaio 2020. Le Parti si danno atto che, per i dirigenti in servizio alla data del 2 luglio 2018 sono fatti salvi - ove più elevati - gli eventuali trattamenti tabellari contrattuali a tal momento loro riconosciuti in base alle previgenti disposizioni del CCNL di settore. Tali trattamenti tabellari costituiranno, la base di riferimento per il calcolo del relativo contributo di previdenza a carico dell’impresa ferme restando, naturalmente, eventuali condizioni di miglior favore stabilite in sede aziendale.
- Ferie:
Nel corso di ogni anno solare, al dirigente spetta un periodo di ferie retribuito nel quale non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali; la durata si differenzia:
a) imprese nelle quali è adottato l’orario di lavoro su cinque giorni settimanali: giorni lavorativi 25 per ciascun anno solare.
b) imprese nelle quali è adottato l’orario di lavoro su sei giorni settimanali: giorni lavorativi 30 per ciascun anno solare. Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche e le giornate interamente festive infrasettimanali.
- Aspettativa:
Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, può essere concesso un periodo di aspettativa durante il quale non è dovuta la retribuzione. Le mensilità eccedenti le dodici solari vengono corrisposte in proporzione come stabilito nel comma 5 dell’art. 7. Il dirigente ha diritto all’aspettativa di cui sopra quando sussistono motivi di particolare gravità di natura familiare. L'aspettativa non può essere superiore a un anno; il periodo eccedente i 6 mesi non comporta maturazione di anzianità ad alcun effetto.
- Premio di anzianità:
Al compimento del 25° anno e del 35° anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa, sarà corrisposto al dirigente un premio di anzianità di importo, rispettivamente, pari all’8% e al 16% della retribuzione annuale spettante al dirigente nel momento in cui il suddetto diritto matura.