Con la delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 pubblicata in G.U. n.269 del 19-11-2018 l'ANAC autorita nazionale anticorruzione ha emanato il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d.whistleblowing). Il Whistleblowing è la possibilità di segnalare irregolarità in ambiente di lavoro in particolare nella pubblica amministrazione, in forma anonima ad evitare possibili conseguenze negative da parte dei colleghi o superiori coinvolti.
Riportiamo di seguito alcuni stralci degli articoli piu rilevanti del Regolamento:
"L'Autorita' potrà esercitare il proprio potere sanzionatorio:
a) d'ufficio, qualora accerti una o piu' delle violazioni nell'ambito di attivita' espletate secondo la direttiva annuale di vigilanza dell'Autorita';
b) su comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera h);
c) su segnalazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera i).
All'art. 2 del Capo I si precisa che Le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate, di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'Autorita', che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identita' del segnalante e del contenuto della segnalazione nonche' della relativa documentazione.
Sulla priorita' delle comunicazioni e delle segnalazioni il Regolamento precisa che le segnalazioni sono trattate innanzitutto "a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si ha riguardo alla gravita' delle misure discriminatorie e all'eventuale danno alla salute nonche' alla reiteraterazioni o alla partecipazione di diversi soggetti all'adozione di misure discriminatorie;
La comunicazione di avvio del procedimento e' effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli addebiti inviata ai soggetti destinatari del provvedimento finale.
sul procedimento di istruttoria viene precisato che il responsabile del procedimento puo' richiedere, per iscritto , ulteriori informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e' stato comunicato l'avvio del procedimento, anche avvalendosi dell'ufficio ispettivo dell'Autorita' della Guardia di finanza, ovvero dell'Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario, puo' convocare in audizione, anche su loro richiesta, i soggetti che hanno effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.
I soggetti cui e' stata data comunicazione di avvio del procedimento esercitano il proprio diritto di difesa, in merito agli addebiti mediante:
a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti entro il termine di 30 giorni ;
b) accesso agli atti;
c) audizione innanzi all'ufficio.
Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono farsi assistere dal proprio legale di fiducia.
1. Al termine dell'istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti per l'archiviazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), l'ufficio, entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, comunica all'interessato che intende proporre al Consiglio l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
2. L'interessato, entro dieci giorni puo' presentare ulteriori memorie difensive, ovvero chiedere l'audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria. La richiesta di audizione puo' essere accolta con disposizione del Presidente. S
3. Il Consiglio, tenuto conto delle memorie presentate e delle risultanze dell'eventuale audizione, adotta il provvedimento conclusivo.
4. Il provvedimento sanzionatorio indica gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, il termine per ricorrere e l'autorita' cui proporre ricorso nonche' le modalita' e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione. Il provvedimento viene notificato al responsabile dell'infrazione contestata.
5. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento sanzionatorio, l'ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
6. Il provvedimento di archiviazione indica gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione. Il provvedimento viene comunicato ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7.
7. Il responsabile del procedimento comunica gli esiti del procedimento ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione o la segnalazione.
E' previsto infine un procedimento svolto in forma semplificata nei casi in cui:
a) nell'espletamento dell'attivita' di vigilanza dell'Autorita' venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis;
b) la segnalazione della mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis, e' ritenuta ragionevolmente fondata a seguito dello svolgimento dell'attivita' preistruttoria dell'ufficio.