HOME

/

FISCO

/

LEGGE DI BILANCIO 2025

/

PERDITE RIPORTABILI: LA NUOVA DISCIPLINA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

2 minuti, Redazione , 20/11/2018

Perdite riportabili: la nuova disciplina della Legge di Bilancio 2019

Allineate le regole dei soggetti semplificati con quelle dei soggetti Ires

Ascolta la versione audio dell'articolo

In base al testo attuale del DDL di Bilancio 2019 è previsto l'allineamento delle regole sulla riportabilità delle perdite per i soggetti Ires e i soggetti Irpef in regime di contabilità semplificata.
Si ricorda che in base alle disposizioni attuali i soggetti Irpef che operano :

  • in contabilità semplificata (art. 66 TUIR) utilizzano le perdite prodotte nell’esercizio a scomputo di tutti i redditi generati nel periodo d’imposta e senza possibilità di riporto a nuovo per l’eccedenza;
  • in contabilità ordinaria utilizzano le perdite d’impresa solamente per ridurre redditi della stessa categoria (cioè d’impresa), potendo però riportare a nuovo l’eventuale eccedenza non utilizzata non oltre il quinto periodo successivo.

I soggetti IRES, invece, possono utilizzare le perdite d'impresa solo per ridurre redditi della stessa categoria, e possono riportare l'eccedenza illimitatamente nei periodi successivi, in misura però non superiore all’80% del reddito conseguito.
Attraverso le modifica inserite nel DDL di Bilancio 2019:

  • le imprese in contabilità semplificata non potranno più scomputare le perdite a ogni tipologia di reddito generato nell'esercizio;
  • si elimina l’imputazione delle perdite al reddito d’impresa del periodo e di quelli successivi non oltre il 5°. In questo modo tutte le imprese Irpef vengono trattate come quelle Ires

Pertanto,  a seguito delle modifiche è previsto che a regime per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria si applichino le stesse regole previste per le società di capitali.

In via transitoria le nuove regole subiscono le seguenti deroghe limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata:

  • le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
  • le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

È prevista anche una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017:

  • sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
  • sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

Si segnala tuttavia una problematica di interpretazione: la nuova disposizione prevista dalla Legge di Bilancio 2019 prevede che si applichi anche ai soggetti Irpef la norma (art. 84 comma 3 TUIR) che dispone l’integrale utilizzo delle perdite generate nei primi 3 esercizi dalla costituzione, a compensazione del reddito prodotto successivamente, senza limiti di tempo e fino a capienza totale dell’imponibile generato.
Nel silenzio della norma tale disposizione dovrebbe applicarsi dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, quindi -nella generalità dei casi- dal 2018. In analogia con quanto già chiarito con la circolare 53/E/2011 (paragrafo 1.7), si ritiene che le nuove regole siano applicabili anche alle perdite pregresse che alla data di entrata in vigore della nuova norma fossero ancora utilizzabili.
Pertanto, se ciò verrà confermato, si avrà che le perdite generate dal 2014 entreranno nel nuovo regime di riporto illimitato nel tempo e compensazione nel limite dell’80% del reddito prodotto successivamente.

Tag: REDDITI DI IMPRESA REDDITI DI IMPRESA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DETERMINAZIONE DEL REDDITO LEGGE DI BILANCIO 2025 LEGGE DI BILANCIO 2025

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORME DEL GOVERNO MELONI · 19/11/2024 Detrazioni Irpef 2025: il tetto massimo previsto dal 1° gennaio

Tetto max per le detrazioni irpef dal 2025, Privilegiate le famiglie numerose. Vediamo la norma sul quoziente familiare dalla bozza di DDL di Bilancio 2025

Detrazioni Irpef 2025: il tetto massimo previsto dal 1° gennaio

Tetto max per le detrazioni irpef dal 2025, Privilegiate le famiglie numerose. Vediamo la norma sul quoziente familiare dalla bozza di DDL di Bilancio 2025

Spettacoli dal vivo: le novità 2025

Il DDL di Bilancio 2025 prevede novità anche per: spettacoli dal vivo, festival ,cori e bande musicali. Vediamo le risorse stanziate

Polizze rischi catastrofali imprese: obbligo dal 1° gennaio

Approvato il decreto attuativo delle polizze rischi catastrofali per le imprese: anticipazioni in attesa del testo definitivo andato ora in Corte dei Conti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.