In base al testo attuale del DDL di Bilancio 2019 è previsto l'allineamento delle regole sulla riportabilità delle perdite per i soggetti Ires e i soggetti Irpef in regime di contabilità semplificata.
Si ricorda che in base alle disposizioni attuali i soggetti Irpef che operano :
- in contabilità semplificata (art. 66 TUIR) utilizzano le perdite prodotte nell’esercizio a scomputo di tutti i redditi generati nel periodo d’imposta e senza possibilità di riporto a nuovo per l’eccedenza;
- in contabilità ordinaria utilizzano le perdite d’impresa solamente per ridurre redditi della stessa categoria (cioè d’impresa), potendo però riportare a nuovo l’eventuale eccedenza non utilizzata non oltre il quinto periodo successivo.
I soggetti IRES, invece, possono utilizzare le perdite d'impresa solo per ridurre redditi della stessa categoria, e possono riportare l'eccedenza illimitatamente nei periodi successivi, in misura però non superiore all’80% del reddito conseguito.
Attraverso le modifica inserite nel DDL di Bilancio 2019:
- le imprese in contabilità semplificata non potranno più scomputare le perdite a ogni tipologia di reddito generato nell'esercizio;
- si elimina l’imputazione delle perdite al reddito d’impresa del periodo e di quelli successivi non oltre il 5°. In questo modo tutte le imprese Irpef vengono trattate come quelle Ires
Pertanto, a seguito delle modifiche è previsto che a regime per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria si applichino le stesse regole previste per le società di capitali.
In via transitoria le nuove regole subiscono le seguenti deroghe limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata:
- le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
- le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.
È prevista anche una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017:
- sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
Si segnala tuttavia una problematica di interpretazione: la nuova disposizione prevista dalla Legge di Bilancio 2019 prevede che si applichi anche ai soggetti Irpef la norma (art. 84 comma 3 TUIR) che dispone l’integrale utilizzo delle perdite generate nei primi 3 esercizi dalla costituzione, a compensazione del reddito prodotto successivamente, senza limiti di tempo e fino a capienza totale dell’imponibile generato.
Nel silenzio della norma tale disposizione dovrebbe applicarsi dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, quindi -nella generalità dei casi- dal 2018. In analogia con quanto già chiarito con la circolare 53/E/2011 (paragrafo 1.7), si ritiene che le nuove regole siano applicabili anche alle perdite pregresse che alla data di entrata in vigore della nuova norma fossero ancora utilizzabili.
Pertanto, se ciò verrà confermato, si avrà che le perdite generate dal 2014 entreranno nel nuovo regime di riporto illimitato nel tempo e compensazione nel limite dell’80% del reddito prodotto successivamente.