La disciplina limitativa del potere di licenziamento dei dipendenti di cui alle leggi n. 604/966 e n. 300 del 1970 non è applicabile ai dirigenti rientranti nella categoria per quanto stabilito dal contratto collettivo , sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori.
Per questo l'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare per il licenziamento prevista per la categoria dei dirigenti, non puo fare riferimento alle nozioni di giustificato motivo ex art. 3, l. n. 604 del 1966, oppure di giusta causa ex art. 2119 c.c. ma è sufficiente che le motivazioni del licenziamento rientrino invece nel concetto di "giustificatezza".
Per il dirigente infatti il rapporto fiduciario che lo lega al datore di lavoro è piu delicato rispetto a quello del dipendente senza incarichi dirigenziali e puo essere piu facilmente messo in discussione per varie motivazioni, ad esempio :
- da inadeguatezza del lavoratore rispetto ad aspettative datoriali
- da una importante deviazione a dalle direttive generali del datore di lavoro,
- da comportamento extralavorativo che incide sull'immagine aziendale a causa dell'importanza della posizione rivestita
- da una modifica delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella struttura aziendale
Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione un lavoratore con la qualifica di dirigente veniva licenziato per soppressione del posto di lavoro a seguito dell’adozione di un piano di riorganizzazione.
Il lavoratore proponeva ricorso davanti al giudice del lavoro che ne dichiarava l’illegittimità e riconosceva al lavoratore l’indennità risarcitoria supplementare prevista dal CCNL di categoria . Il giudice di appello invece accoglieva il ricorso della società datrice di lavoro.
Contro la sentenza della Corte di Appello il lavoratore propone ricorso in Cassazione che viene pero respinto .
I Giudici di legittimità infatti ricordano come nel caso di licenziamento di un dirigente, per la legittimità di tale atto è sufficiente in capo al datore di lavoro poter dimostrare che c’è stata una riorganizzazione aziendale che ha interessato anche la posizione del dirigente.
Quello che la Cassazione ha rimarcato è che il giudice di merito non ha il potere di sindacare il merito delle scelte imprenditoriali ma solo di controllare la loro effettiva realizzazione. Per cui, l’esigenza di volere ottenere un risparmio economico per l’impresa di per sé giustifica il licenziamento del dirigente, a meno che la parte lesa non provi che la riorganizzazione era finalizzata a discriminare il dirigente. Il risparmio economico puo rientrare infatti tra i motivi di giustificatezza del licenziamento .
La Cassazione, richiamando precedenti arresti giurisprudenziali, ha anche sottolineato come il fatto che le mansioni del dirigente licenziato siano assegnate ad altro dirigente, in aggiunta a quelle sue , non è determinante in quanto è sufficiente dimostrare che il posto del dirigente licenziato sia stato effettivamente soppresso.