Con la Circolare n.108 del 14 Novembre 2018, INPS riepiloga l’assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato a seguito delle modifiche intervenute nel corso degli ultimi anni e modifica alcune prassi consolidate.
L'istituto ricorda innanzitutto le tipologie di apprendistato vigenti :
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ( anche “apprendistato di primo livello” o duale);
- apprendistato professionalizzante (anche “apprendistato di secondo livello”);
- apprendistato di alta formazione e di ricerca ( anche “apprendistato di terzo livello”).
La novità principale chiarita nella circolare riguarda la misura della contribuzione nell'apprendistato di primo livello ovvero valido per il conseguimento di diplomi professionali : nelle aziende sotto i 9 dipendenti (per le assunzioni dopo il 24 settembre 2015) torna ad essere fissata in tre scaglioni graduali :
- 1,5% per i primi 12 mesi
- 3% per il secondo anno e
- 5% a partire dal terzo anno
I contributi versati indebitamente potranno essere recuperati entro il 18 febbraio 2019 .
La seconda novità importante riguarda l'apprendistato professionalizzante di soggetti beneficiari di mobilità ordinaria : per le assunzioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017 non è piu valido il regime agevolato della legge 223/91 (aliquota 15,84% per i primi 18 mesi del contratto ) ma si torna alla contribuzione ordinaria.
Nelle aziende con piu di nove addetti l'aliquota complessiva in tutti i 36 mesi è pari al 17,45%, di cui 5,84% a carico dell'apprendista , cui va aggiunto l'onere di finanziamento degli ammortizzatori sociali.
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