Con la Cirolare n.43 del 14 Novembre 2018, INAIL ricorda che con la delibera del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2017, è stato dichiarato lo stato di emergenza dell’evento sismico dell’isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017, per cui iIl 20 ottobre 2017 sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017, in seguito prorogato al 30 Settembre 2018.
La nuova circolare prevede ora :
- Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia dal 29 settembre 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge. per tutti i datori di lavoro privati e autonomi iscritti all'assicurazione obbligatoria nella gestione Industria. La sospensione si applica alle posizioni assicurative territoriali (Pat) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e i premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
- Versamenti sospesi: si tratta dei versamenti relativi alla quarta rata dell’autoliquidazione 2017/2018 in scadenza al 16 novembre 2018, il premio di autoliquidazione 2018/2019 in scadenza al 18 febbraio 2019 e il premio di autoliquidazione 2019/2020 in scadenza al 17 febbraio 2020. È sospeso anche il pagamento dei premi speciali unitari il cui termine scade nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, per le seguenti categorie di soggetti, eventualmente operanti nei Comuni già citati alla data del 21 agosto 2017:
- soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (premi trimestrali);
- pescatori autonomi e associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne (premi mensili);
- addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggetti all’obbligo assicurativo Inail (premio annuale);
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (premio annuale);
- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (premio annuale).
- Sospènsione dei seguenti Adempimenti
- Al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2018/2019 in scadenza al 28 febbraio 2019
- Al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 29 febbraio 2020.
Sono sospesi i termini per la presentazione delle denunce periodiche riguardanti i premi speciali unitari, ricadenti periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020.
- Modalità di sospensione:
Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono trasmettere via Pec alla Sede INAIL competente il modulo di Domanda di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi. Al fine di gestire la sospensione dei versamenti è in corso in GRA web il codice di agevolazioni 183 per i datori di lavoro privati e autonomi operanti 21agosto 2017 nei comuni colpiti dal sisma, che le Sedi devono inserire sulle Pat interessate.
- Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei premi sospesi:
I termini di ripresa degli adempimenti e dei versamenti risultano fissati come segue:
- entro il 31 gennaio 2021 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 29 agosto 2018 al 31 dicembre 2020;
- entro il 31 gennaio 2021 devono essere riavviati i piani di ammortamento e tutte le rate sospese devono essere versate in unica soluzione;
- a decorrere dal mese di febbraio 2021 deve essere versata la prima delle sessanta rate mensili;
- entro il 28 febbraio 2021 devono essere presentate le denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 e per l’autoliquidazione 2019/2020.
- Sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e dell’attività esecutiva per il crollo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, del 14 agosto 2018 per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e gli immobili che hanno subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata. Gli agenti della riscossione provvedono autonomamente a sospendere le notifiche delle cartelle di pagamento e l'attività esecutiva per i crediti.