In occasione dell’incontro in streaming tra l’Agenzia delle Entrate e il Sole 24 Ore, tenutosi il 12 novembre 2018, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che le integrazioni sulle fatture soggette a reverse charge interno (non intracomunitarie) sono escluse dall’obbligo di trasmissione allo SDI (Sistema di Interscambio). Il cessionario/committente può comunque decidere di inviarle per avere una conservazione a norma.
Si ricorda che le fatture soggette a reverse charge interno sono quelle per le quali il debitore dell’imposta non è il fornitore ma il cliente. Tali operazioni richiedono al cessionario/committente di integrare la fattura ovvero di emettere un’autofattura per liquidare l’eventuale imposta gravante sull’operazione.
Il problema che ci si è posti, nell’ottica dell’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, era come dovesse avvenire questa integrazione.
L’agenzia delle Entrate risponde facendo un’importante distinzione:
- per le fatture soggette a reverse charge esterno (ad esempio acquisti intracomunitari), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo è obbligato a inviare la comunicazione dell’esterometro (art. 1 co. 3 bis del D.lgs. 127/2015);
- per le operazioni in reverse charge interno la fattura verrà emessa in formato elettronico con il codice “N6” perché si tratta di operazione ad inversione contabile. Il destinatario dovrà integrare la fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta, e poi potrà decidere se inviarla o meno attraverso lo Sdi. L’invio potrebbe essere interessante se, ad esempio, l’operatore abbia sottoscritto con l’Agenzia il servizio di conservazione elettronica in quanto l’integrazione verrà portata automaticamente in conservazione.