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DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI DI ACCERTAMENTO: CHIARITE LE MODALITÀ DI VERSAMENTO

2 minuti, Redazione , 09/11/2018

Definizione agevolata avvisi di accertamento: chiarite le modalità di versamento

Definizione agevolata avvisi di accertamento entro il 13 Novembre: le Entrate chiariscono come versare

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Il 7 Novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento necessarie per il perfezionamento della definizione agevolata. Si ricorda che le scadenze sono diverse in base al tipo di atto:

  • 23 novembre 2018 per l’invito al contraddittorio
  • 13 novembre 2018 per l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018
  • 23 novembre 2018 per l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.

Come esplicitato sul sito, i contribuenti effettuano il versamento senza avvalersi della compensazione e per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23, secondo i casi.

Attenzione: entro 10 giorni dal versamento sia questo in unica soluzione o la prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

Per quanto riguarda le modalità di versamento in base ai singoli atti, le Entrate hanno chiarito che:

Tipologia di atto

Modalità di versamento

invito al contraddittorio

per la compilazione del modello F24 il contribuente deve indicare

  • i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione e reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it,
  • il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto,
  • l’anno di riferimento
  • il codice atto 99999999107

per la compilazione del modello F23 il contribuente deve utilizzare:

  • i codici tributo
  • il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto
  • e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo “Numero” 99999999107.

accertamento con adesione

il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando

  • i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi,
  • il codice atto o il numero di riferimento,
  • il codice ufficio.

solo per il modello F24 deve essere indicato l’anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto fac-simile le imposte oggetto di adesione sono indicate unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione corretta delle somme dovute.

avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero

il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto da definire, indicando:

  • i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi,
  • il codice atto o il numero di riferimento,
  • il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.

Sullo stesso argomento potrebbe interessarti la nostra Circolare del giorno: La definizione agevolata degli accertamenti: prime scadenze 13 e 23 Novembre

e il Foglio di Calcolo dedicato alle 5 Sanatorie per la Pace Fiscale

Tag: DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023 DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023 LEGGE DI BILANCIO 2025 LEGGE DI BILANCIO 2025

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