Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Comunicato 30 ottobre 2018, ha ricordato che dal 30 novembre al 10 dicembre 2018 decorre il termine per la presentazione delle istanze di decontribuzione, a valere sul fondo 2018, per i contratti di solidarietà industriali di tipo A, (cd. difensivi) stipulati al 30 novembre 2018 ovvero in corso nel secondo semestre 2017 (art. 3, comma 5, Decreto interministeriale n. 27/2017 e par. 1 della Circolare n. 18 del 22 novembre 2017).
Si tratta, ricordiamo della riduzione nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per i lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, che va applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario. Non sono soggette alla riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
– il contributo aggiuntivo NASpI (0,30%);
– il contributo di solidarietà (10%) sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.
Il beneficio è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.
La domanda deve contenere l’importo della riduzione contributiva richiesta e il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso la procedura telematica “Cigs on line”. Unitamente all’istanza, l’impresa deve inviare l’elenco nominativo dei lavoratori, contenente per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione oraria applicata ( superiore al 20%. )
È ammessa la presentazione delle istanze esclusivamente a mezzo Pec agli indirizzi [email protected] e [email protected]. Per i datori di lavoro iscritti all’INPGI, l’istanza va inoltrata anche all’indirizzo [email protected].