La Legge di Bilancio 2019 riconosce ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa. Prima di addentrarci nella novità, nella tabella che segue viene riepilogata la disciplina vigente.
VECCHIA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRPEF | ||
TIPO CONTABILITÀ | Semplificata | Ordinaria |
TIPO COMPENSAZIONE | Compensazione orizzontale con gli altri redditi prodotti nello stesso periodo d’imposta | Compensazione verticale con altri redditi d’impresa o partecipazione |
DISCIPLINA EVENTUALI ECCEDENZE NON COMPENSATE | L’eventuale eccedenza è perduta | Riportabile nei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto |
Per quanto riguarda la disciplina delle perdite rilevate in contabilità semplificata, ricordiamo che, ai sensi delle norme vigenti, questa era applicabile ai soggetti IRPEF lavoratori autonomi (soggetti esercenti arti e professioni) e alle imprese minori (di cui all’art. 66 del Tuir).
Per prima cosa la Legge di bilancio 2019 elimina dall’articolo 8, comma 1 del Tuir, che disciplina il regime delle perdite a fini IRPEF, il riferimento alle imprese cd. minori, ossia le imprese in contabilità semplificata. Dunque la disciplina della “compensazione orizzontale” delle perdite ivi contenuta opera per i soli soggetti IRPEF lavoratori autonomi (professionisti ed artisti).
Inoltre, è stato stabilito che:
- le imprese minori sono incluse nel novero dei soggetti che possono riportare le perdite negli esercizi successivi;
- per le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità ordinaria è eliminato il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e introdotto un limite quantitativo: le perdite ottenute nell’esercizio d’impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’80% dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
In considerazione del volume di perdite creato dall’applicazione del regime di cassa e in particolare dalla gestione contabile delle rimanenze di magazzino, per attutire l’impatto notevole sul gettito è stato previsto, per i soggetti in contabilità semplificata, un regime transitorio di utilizzo delle perdite. In particolare:
- le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRPEF | |||
SOGGETTO | LAVORATORE AUTONOMO | IMPRESE MINORI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA | IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SNC, SAS IN CONTABILITÀ ORDINARIA |
COMPENSAZIONE | Compensazione orizzontale con altri redditi prodotti nello stesso periodo | Compensazione verticale con altri redditi d’impresa e partecipazione | |
EVENTUALI ECCEDENZE NON COMPENSATE | L’eventuale eccedenza è perduta | Utilizzata nei successivi periodi d’imposta (senza limiti temporali) nella misura dell’ 80% dei redditi conseguiti (limite quantitativo |