La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 5 novembre 2018, un approfondimento relativo alle indicazioni sui contratti di lavoro in somministrazione fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare 17 del 31 ottobre 2018.
Vengono analizzati alcuni aspetti della nuova normativa in materia presente nel Decreto Dignita DL n. 87/ 2018 convertito in legge 96/2018 che ha limitato la durata massima di utilizzo dei contratti a termine e imposto l'obbligo di causale , oltre i 12 mesi, e l'aumento dell'addizionale, anche nel regime di somministrazione (vedi qui una sintesi completa).
In particolare gli esperti della Fondazione sottolineano l'importanza dell'indicazione relativa alla applicazione anche per i contratti in somministrazione, del regime transitorio per proroghe e rinnovi di contratti stipulati prima del 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto legge. Il punto infatti era dubbio nella formulazione del testo normativo e la Fondazione si era espressa in un altro documento , consigliando prudenzialmente di applicare invece subito in maniera piena i nuovi limiti e le causali per i contratti in somministrazione.
Inoltre vengono ricordati le esclusioni specifiche per la somministrazione dal computo dei limiti quantitativi:
- le assunzioni a tempo determinato tramite lavoro somministrato di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Riguardo ai lavoratori disabili il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Inoltre, nei casi in cui la missione dei lavoratori con disabilità abbia una durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva .
Si ricorda infine il nuovo art. 38-bis al d.lgs. n. 81/2015, sulla fattispecie della somministrazione fraudolenta che prevede che, ferme restando le sanzioni previste all'art. 18 del d.lgs. n. 276/2003), quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun
giorno di somministrazione.