Collegato fiscale alla manovra 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo. Una delle novità del DL 119/2018 contenente le misure fiscali urgenti è disciplinata nell'articolo 12 che mette mano alla tempistica di annotazione delle fatture emesse.
Fino ad ora l’art. 23 del Testo Unico IVA (Dpr 633/1972) prevedeva l’obbligo di registrare le fatture emesse entro 15 giorni dalla loro emissione facendo concorrere l’imposta alla liquidazione del periodo in cui l’operazione veniva posta in essere. Situazione diversa era rappresentata dalla registrazione delle fatture differite che invece, dovevano essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.
Il collegato fiscale è invece intervenuto modificando l’art. 23 del Testo Unico Iva e prevedendo una registrazione più uniforme per tutte le fatture emesse siano esse:
- immediate in senso stretto
- emesse entro 10 giorni
- differite.
In tutti i casi la registrazione deve avvenire, nell’ordine della loro numerazione, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni stesse.
Di seguito una tabella di riepilogo:
EMISSIONE FATTURA |
REGISTRAZIONE |
LIQUIDAZIONE |
IMMEDIATA IN SENSO STRETTO |
Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni |
Mese di effettuazione dell’operazione |
ENTRO 10 GIORNI |
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DIFFERITA |
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ART.21 COMMA 4 LETT. B) |
Entro il 15° giorno del mese successivo al mese di emissione |
Mese di emissione della fattura |
Attenzione: l’unica eccezione prevista e conservata dalla nuova disciplina riguarda le operazioni di cui all’art. 21 DPR 633/1972, comma 4 lettera b) che si occupa delle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente; nel caso specifico la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Per tali fatture la registrazione potrà quindi essere fatta entro il 15° giorno del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese in cui vengono emesse, consentendo di fatto uno slittamento dell’imposta.