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CESSIONE DELL'ECOBONUS TRA PADRE E FIGLIO: CHIARIMENTI

3 minuti, Redazione , 02/11/2018

Cessione dell'ecobonus tra padre e figlio: chiarimenti

Cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica: il legame familiare non è sufficiente

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Chiarimenti sulla cessione dell'ecobonus tra padre e figlio nella risposta 56 del 31 ottobre 2018 dell'Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi parte dai quesiti posti da un contribuente in procinto di acquistare a titolo gratuito dal padre un credito corrispondente alla detrazione IRPEF per le spese sostenute nel 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica riguardanti un intero edificio in comproprietà tra il padre e lo zio. In particolare è stato chiesto:

  • se sia possibile effettuare la cessione del credito con riferimento sia alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione di un intero edificio non in condominio ma in comproprietà, sia alle spese relative agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari private;
  • come, ed entro quale termine, deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito;
  • con quale modalità deve avvenire la cessione (accordo verbale, scrittura privata autenticata o non, registrata o non, atto pubblico);
  • a quale atto si deve assimilare la cessione gratuita del credito (concessione, donazione);
  • se sia possibile la cessione gratuita a parenti in linea retta non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
  • come può essere utilizzato il credito ceduto;
  • quante volte è possibile cedere il credito;
  • se, nell'ipotesi di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione, sia possibile attuare la cessione del credito tra usufruttuario e nudo proprietario.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso rappresentato, il padre dell’istante titolare della detrazione in quanto soggetto che ha sostenuto le spese agevolabili, intende cedere a favore del figlio il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2017 per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sia sulle parti comuni che sulle singole abitazioni. Poiché la cessione del credito in questione non è ancora intervenuta tra le parti, tenuto conto che l’istante precisa di non avere alcun collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione medesima, si ritiene che tale collegamento, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima, non possa ravvisarsi nel mero rapporto di parentela tra soggetto che ha sostenuto le spese e cessionario. Ad analoghe conclusioni si perviene anche nell’ipotesi, prospettata dall’istante, di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione; dal contratto in questione, infatti, non può discendere un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione idoneo a consentirne la cessione sotto forma di credito. 

Si ricorda tuttavia che in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Salvo diverso accordo delle parti, pertanto, in caso di donazione, il beneficiario potrà, comunque, fruire della detrazione delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sull’ immobile, per la quota non utilizzata dal donante.

Con riferimento al caso di specie giova segnalare, peraltro, che la cessione del credito che doveva essere comunicata all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata entro il 9 marzo 2018, non avrebbe, in ogni caso, potuto riguardare le spese effettuate nell’anno 2017 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. La possibilità di cedere il credito relativo a tali interventi è stata, infatti, introdotta, come detto, con la legge di Bilancio 2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2018 e, pertanto, può trovare applicazione solo per le spese sostenute a partire da tale data.

Allegato

Risposta Interpello n. 56 del 31.10.2018

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

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