La libertà di impresa prevede la possibilità di scelta dell'imprenditore sulle modalità di riduzione del personale in una o piu sedi produttive . Questo quanto affermato dalla Corte di appello di Roma nella sentenza 4004/2018, su un ricorso presentato da dipendenti della società call center Almaviva, protagonista nei mesi scorsi di lunghe trattative sindacali per scongiurare i licenziamenti (circa 1600).
Nel caso specifico viene affermato che in una azienda in crisi con diverse unità produttive è legittima la scelta di ridurre il personale solo in alcune sedi, a motivo di una "scelta imprenditoriale, insindacabile in quanto espressione della libertà tutelata dall’articolo 41, comma 1, della Costituzione, di procedere ad una riduzione del personale limitatamente a specifiche unità produttive e di potenziarne altre...sulla base di motivi sottratti al controllo giurisdizionale sotto il profilo del merito». I giudici ritengono infatti validi i motivi economici con cui è stata esclusa la possibilità di escludere i dipendenti delle sedi di Rende e Palermo, in quanto un loro eventuale trasferimento e ricollocamento su altre commesse risultava eccessivamente oneroso in una situazione economica già difficile.
Secondo i giudici inoltre soluzioni alternative alla cessazione come il trasferimento o la riduzione di retribuzione non sono state prese in considerazione dai sindacati e dipendenti che avevano sospeso la trattativa prima di arrivare a una definizione concreta. Per questo viene rigettata anche l'ipotesi di licenziamento discriminatorio e ritorsivo.
E' di pochi giorni fa la decisione , opposta nel merito , ma fondata sullo stesso principio in cui la Cassazione ha affermato la legittimita dell'operato dell'imprenditore di applicare un criterio di scelta del personale da licenziare su tutte le unità produttive, e non unicamente nella sede che risultava in crisi aziendale .