Con risposta all'interpello n. 54/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste nessun obbligo di versamento in capo alla società in concordato con continuità aziendale, in relazione a dei debiti chirografari precedentemente falcidati.
Il caso affrontato riguarda una società di capitali in concordato con continuità aziendale che, dopo l'omologa del concordato, si è vista falcidare una buona parte dei debiti chirografari. Alla chiusura del concordato i creditori rimasti insoddisfatti emetteranno una nota di variazione per recuperare l'Iva relativa alla parte di credito falcidata. La società istante chiede all'Agenzia delle entrate se in merito a tali note di variazione, debba procedere solamente alla loro registrazione o anche al versamento della relativa IVA all'Erario.
L'Agenzia delle Entrate, riprendendo un orientamento passato espresso con la risoluzione 161/E del 17.10.2001, ha chiarito che:
- la riduzione dei crediti per effetto della procedura di concordato preventivo legittima il creditore ad emettere una nota di variazione;
- tale nota di variazione, essendo riferita ad un debito sorto prima dell'avvio della procedura concorsuale, non comporta per il debitore concordatario l'obbligo di rispondere all'Erario di un debito su cui si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato. Se ciò non avvenisse, si avrebbe il mancato rispetto dell'efficacia liberatoria della procedura.
L'Agenzia pertanto concorda con la posizione dell'istante, e ritiene che non sussista alcun obbligo di versamento all'Erario.
Questa posizione è coerente:
- sia con quanto stabilito dalla disciplina nazionale (art. 26 comma 2 DPR 633/72), che qualifica le procedure concorsuali come causa del “mancato pagamento in tutto o in parte del prezzo convenuto”, cui consegue il diritto del debitore al mantenimento della detrazione dell’Iva conseguente all’operazione originaria;
- sia con quanto previsto dal diritto europeo (art. 185 par. 2 direttiva 2006/112/CE), che prevede una deroga all’obbligo di rettifica della detrazione in caso di variazione dell’imposta proprio nell’ipotesi di “operazioni totalmente o parzialmente non pagate” .