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DECRETO FISCALE: ISTRUZIONI SULLA PROROGA DELLA CIGS

1 minuto, Redazione , 30/10/2018

Decreto fiscale: istruzioni sulla proroga della CIGS

Circolare n. 16 del 29 ottobre 2018 sulle nuova norma del decreto fiscale collegato alla manovra 2019 in materia di CIGS in deroga . la proroga è possibile anche dopo pause

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Il Ministero del lavoro , direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione,  ha emanato ieri la Circolare n. 16 del 29 ottobre 2018  che chiarisce quanto stabilito dal recente Decreto fiscale in materia di CIGS in deroga . Infatti l'articolo 25 del Decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, (decreto fiscale collegato alla manovra 2019 ) modificando l'art. 22-bis del Decreto legislativo n. 148 del 2015, consente ora:

  1.   la proroga dei trattamenti CIGS per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, anche ad imprese con organico inferiore a 100 unità lavorative,
  2. e introduce la possibilità di proroga dei trattamenti CIGS per la causale contratto di solidarietà per ulteriori 12 mesi.

Nel documento vengono illustrate in dettaglio le novità normative e vengono fornite indicazioni  sulle modalità di presentazione delle richieste.

Il ministero precisa che la proroga della Cigs costituisce una prosecuzione  della Cassa già attiva   cui  vanno applicate le regole previste per l’intervento oggetto di prolungamento.  Nee nuovi casi previsti dalla normativa comunque    la CIGS può essere concessa anche se ci sono state pause,  nel corso del 2018, sempre che l’impresa non abbia  proceduto a licenziamento  dei lavoratori in esubero.

La crisi aziendale  puo essere considerata ancora operante nel caso di programmi scaduti nei tre mesi precedenti la data della circolare , 29 ottobre 2018 . Sara possibile la prosecuzione anche in  aziende che hanno raggiunto il massimo integrabile nel quinquennio mobile. In questi casi la durata della proroga è funzione del programma presentato dell’azienda richiedente.

Se l’impresa ha  conta piu unità produttive  l’accordo governativo può anche fare riferimento solo alle unità produttive di maggiore rilevanza  economica e occupazionale, per le quali la Regione si impegni nella programmazione delle politiche attive.

La circolare ricorda che le istanze di CIGS in deroga con le nuove norme saranno accettate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e sempre nel limite delle risorse stanziate a questo fine.

Allegato

ML-Circolare CIGS 16-2018

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