Le possibilità di mettersi in pari con il Fisco previste dal decreto legge 119/2018 contenente le misure fiscali urgenti sono molteplici. Una di queste riguarda la definizione agevolata dei debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di consumo
- sui prodotti succedanei al tabacco
- sui prodotti liquidi da inalazione,
cioè sulle sigarette e sulle sigarette eletteroniche, così come previsto dal testo unico delle accise.
In particolare l'articolo 8 del DL 119/2018 ammette, la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31.12.2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento da parte del soggetto obbligato di un importo pari al 5% degli importi dovuti, senza sanzioni e interessi.
La volontà di adesione alla definizione agevolata deve essere manifestata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 30.04.2019 secondo la modulistica che sarà appositamente messa a disposizione sul sito internet dell’Agenzia stessa entro il 28.02.2019. Se la modulistica sarà resa disponibile in ritardo il termine di presentazione della dichiarazione si sposterà automaticamente entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione della modulistica.
La dichiarazione deve contenere:
- l’ammontare dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 62-quater commi 1e 1-bis del D. Lgs 504/95
- qualora non in regola, i prospetti riepilogativi previsti dall’articolo 6, comma 7 del DM 29.12.2014
- la dichiarazione che i prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.
La non veridicità dei dati di cui sopra comporta la perdita di efficacia della definizione agevolata.
Dopo la presentazione della dichiarazione, entro i successivi 4 mesi l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà comunicare al soggetto obbligato l’ammontare complessivo delle somme dovute. Il contribuente potrà perfezionare la procedura versando quanto gli è stato comunicato entro i successivi 60 giorni. Il versamento può essere effettuato
- in un’unica soluzione
- in 120 rate mensili previa prestazione di una garanzia a copertura di 6 mensilità.
Attenziona va prestata al fatto che il mancato versamento di 6 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.