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STRAORDINARI CON MAGGIORAZIONE ANCHE NEL LAVORO INTERMITTENTE

2 minuti, Redazione , 29/10/2018

Straordinari con maggiorazione anche nel lavoro intermittente

Il ministero del lavoro chiarisce che non è ammesso escludere la maggiorazione per lavoro straordinario nei contratti di lavoro intermittente - Interpello n. 6 2018.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo scorso 24 ottobre è stato emanato l’interpello lavoro n. 6 del 24 ottobre 2018, con il quale il Ministero  risponde ad un quesito dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.), in merito alla possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina  in materia di lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali. Veniva chiesto in particolare se fosse possibile erogare il compenso  per la prestazione svolta  senza la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dalla contrattazione collettiva.

La risposta del Ministero del Lavoro è negativa  in quanto ,  ai sensi dell’articolo 1, comma 2, punto a) del citato d.lgs. n. 66, "è orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Tale disciplina, si applica a tutte le forme di lavoro subordinato  fatte salve le esclusioni espressamente contemplate agli articoli 2 e 16 del medesimo decreto" .

 Viene specificato anche che il decreto legislativo n. 81 del 2015 nel disciplinare l’istituto del lavoro a chiamata prevede che il trattamento economico del lavoratore intermittente sia regolato :

  • dal principio di proporzionalità, ossia deve essere determinato in base alla prestazione effettivamente eseguita, e
  • dal principio di non discriminazione,   per cui  il lavoratore intermittente non puo ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello  e trovano applicazione in misura “proporzionale” tutti gli istituti normativi tipici del rapporto di lavoro subordinato.

Il ministero ricorda che la circolare  n. 4/2005,  sulla previgente disciplina del lavoro intermittente, aveva, da un lato, evidenziato come il legislatore non abbia imposto alcun obbligo contrattuale in merito all’orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa  ma dall’altro, la medesima circolare aveva ribadito a proposito del lavoro intermittente che si tratta “[…] pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, ragione per cui la libera determinazione delle parti contraenti opera, (...) nell’ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro.”.

La conclusione è che :" Alla luce del quadro normativo sopra riportato,la facoltà concessa dalla legge al datore di lavoro di attivare il contratto di lavoro i ntermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.”.

Per approfondire vedi  l'e-book "Nuovi voucher lavoro occasionale , CO.CO.CO., intermittente  (Le fattispecie di lavoro occasionale e le loro alternative dopo la conversione del c.d. “decreto dignità” D.L. n.87/2018 – L. 96/2018)"di A. Orlando, R. Quintavalle C. De Martino 

o la veloce Guida "Contratto a chiamata (intermittente)" di C. Vivenzi

Allegato

ML-Interpello 2-2018 lavoro intermittente

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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