Lo scorso 24 ottobre è stato emanato l’interpello lavoro n. 6 del 24 ottobre 2018, con il quale il Ministero risponde ad un quesito dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.), in merito alla possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina in materia di lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali. Veniva chiesto in particolare se fosse possibile erogare il compenso per la prestazione svolta senza la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dalla contrattazione collettiva.
La risposta del Ministero del Lavoro è negativa in quanto , ai sensi dell’articolo 1, comma 2, punto a) del citato d.lgs. n. 66, "è orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Tale disciplina, si applica a tutte le forme di lavoro subordinato fatte salve le esclusioni espressamente contemplate agli articoli 2 e 16 del medesimo decreto" .
Viene specificato anche che il decreto legislativo n. 81 del 2015 nel disciplinare l’istituto del lavoro a chiamata prevede che il trattamento economico del lavoratore intermittente sia regolato :
- dal principio di proporzionalità, ossia deve essere determinato in base alla prestazione effettivamente eseguita, e
- dal principio di non discriminazione, per cui il lavoratore intermittente non puo ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e trovano applicazione in misura “proporzionale” tutti gli istituti normativi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Il ministero ricorda che la circolare n. 4/2005, sulla previgente disciplina del lavoro intermittente, aveva, da un lato, evidenziato come il legislatore non abbia imposto alcun obbligo contrattuale in merito all’orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa ma dall’altro, la medesima circolare aveva ribadito a proposito del lavoro intermittente che si tratta “[…] pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, ragione per cui la libera determinazione delle parti contraenti opera, (...) nell’ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro.”.
La conclusione è che :" Alla luce del quadro normativo sopra riportato,la facoltà concessa dalla legge al datore di lavoro di attivare il contratto di lavoro i ntermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.”.