HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

PATTO DI NON CONCORRENZA NULLO SE IL COMPENSO È INADEGUATO

2 minuti, Redazione , 29/10/2018

Patto di non concorrenza nullo se il compenso è inadeguato

Una sentenza del Giudice del lavoro di Perugia evidenzia che il compenso per il patto di non concorrenza non può basarsi sull'anzianità del rapporto di lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il patto di non concorrenza firmato da un lavoratore  sulla limitazione alla sua eventuale attività dopo la cessazione del rapporto di lavoro è nullo se il compenso pattuito non è adeguato al sacrificio richiesto  e se non è determinato al momento della pattuizione 

Lo ha affermato il Tribunale di  Perugia, sez. lavoro, nella sentenza n. 369 del 10 Ottobre 2018  ricordando  che l'art. 2125 c.c prevede che "il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo." 

Nel caso specifico ha affermato  la nullità di un  patto di non concorrenza post contrattuale  che prevedeva

  1. il divieto di svolgere "attività di promozione, di vendita, di assistenza tecnica e comunque in generale attività commerciale in concorrenza con quella svolta dalla stessa società, sia in proprio che in collaborazione con altri, sia in forma subordinata che autonoma o associata, e quindi in alcun modo o forma e neppure per interposta persona e in generale con alcun comportamento o alcun rapporto di qualunque natura",
  2.  che il patto aveva "validità per l'intero territorio nazionale ed in tale ambito per tutta la clientela, già sussistente o potenziale, della società e per tutti i prodotti dalla stessa commercializzati o commercializzabili nell'ambito merceologico dei prodotti per l'alimentazione animale";
  3.  che tale patto prevedeva, in caso di violazione, il pagamento di una penale pari 18 mensilità della retribuzione lorda;
  4.  che il patto prevedeva, quale corrispettivo, l'erogazione di una somma lorda annua pari a E 7.000,00 erogata, in frazioni mensili di E 500,00 per quattordici mensilità;
  5.  che il rapporto di lavoro è cessato a seguito di dimissioni del convenuto;
  6. che questi ha violato il patto in quanto ha immediatamente intrapreso un nuovo rapporto lavorativo con un’altra società, in diretta concorrenza con la ricorrente.

Il compenso per il patto era dunque  collegato all'anzianità del lavoratore  e pertanto non rispondeva al requisito di determinabilità imposto dagli artt. 1346 e 2125 c.c.. La determinabilità della prestazione, ha affermato il giudice,   "va infatti valutato ex ante, dovendo, peraltro, risultare congruo rispetto al sacrificio imposto al lavoratore. Risulta, invece, indeterminabile un corrispettivo legato essenzialmente alla durata del rapporto lavorativo e, quindi, ad una variabile incerta e indeterminabile al momento della stipulazione del patto".  Viene anche condivisa una sentenza del tribunale di Milano  che ribadiva lo stesso principio  per cui  la " variabile legata alla durata del rapporto di lavoro conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatorietà e indeterminatezza e (...)  finisce di fatto per attribuire a tale corrispettivo la funzione di premiare la fedeltà del lavoratore, anziché di compensarlo per il sacrificio derivante dalla stipulazione del patto" .

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUSSIDI: SOCIAL CARD, REDDITO DI CITTADINANZA, ADI · 19/07/2024 Indicazioni attuative Assegno di Inclusione (ADI)

Nota INPS n. 12607 del 16.07.2024 con riepilogo indicazioni utili per la gestione relative ai beneficiari dell’Assegno di inclusione

Indicazioni attuative Assegno di Inclusione (ADI)

Nota INPS n. 12607 del 16.07.2024 con riepilogo indicazioni utili per la gestione relative ai beneficiari dell’Assegno di inclusione

Modalità ordinarie per il tirocinio professionale

CNDCEC con un pronto ordini chiarisce le modalità di svolgimento del tirocinio professionale

Decontribuzione Sud: istruzioni operative dall’INPS

Come fruire della decontribuzione Sud: proroga dell’agevolazione per le assunzioni effettuate entro giugno 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.