Il decreto fiscale prevede che i contribuenti possano regolarizzare gli importi che derivano dai processi verbali di constatazione (PVC), purché consegnati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del decreto fiscale) e purché, sempre entro tale data non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
Merita sottolineare che la norma fa riferimento al “contenuto integrale dei processi verbali di constatazione”, facendo presumere, pertanto, che la definizione sia possibile purché venga definito il contenuto integrale del processo verbale. Questo risulta essere un grosso limite alla procedura considerado che, tramite il ravvedimento operoso, il contribuente può regolarizzare i singoli rilievi con un abbattimento delle sanzioni ridotte a 1/5 del minimo.
Potranno essere regolarizzati gli importi in materia di:
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- contributi previdenziali;
- ritenute;
- imposte sostitutive;
- Irap;
- Ivie e Ivafe;
- Iva;
presentando la relativa dichiarazione integrativa entro il 31.05.2019, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Le imposte che risulteranno dalla dichiarazione integrativa presentata dovranno essere versate entro il 31.05.2019 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sarà possibile anche rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo
E’ esclusa la possibilità di compensazione. Il contribuente, inoltre, non potrà utilizzare ulteriori perdite pregresse, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini, per abbattere i maggiori imponibili risultanti dalla definizione del verbale.
La definizione si considererà perfezionata con la presentazione della dichiarazione entro il 31.05.2019 e il versamento, sempre entro la stessa data, delle imposte dovute, in un’unica soluzione o come prima rata..
Il decreto prevede poi, in deroga allo Statuto del contribuente, la proroga di due anni dei termini di accertamento con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31.12.2015, oggetto dei processi verbali di accertamento che rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata. Ci si chiede se la proroga valga per tutti i pvc – riferiti fino al periodo d’imposta 2015-per i quali al 31.12.2018 non risultano già spirati i termini di decadenza dell’accertamento, oppure solo quelli che saranno oggetto di definizione agevolata.
Normalmente, infatti, quando si presenta una dichiarazione integrativa, i termini di accertamento decorrono dal momento in cui tale dichiarazione è presentata, ma limitatamente agli elementi modificativi in essa contenuti. In questo caso, tuttavia, pur trattandosi di una dichiarazione integrativa, sembra che il legislatore intenda che la proroga di due anni dei termini di accertamento valga per tutti i processi verbali consegnati entro il 24.10.2018, a prescindere dal fatto che il contribuente proceda poi con la definizione agevolata.