Il decreto fiscale prevede l’attenuazione delle sanzioni in materia di fattura elettronica per i primi sei mesi del 2019. La disposizione mira a non posticipare ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, prevista per il 1° gennaio 2019, ma al contempo è tesa a ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi dei sistemi informatici, volti a recepire le novità.
E’ previsto in particolare:
- che non siano applicate sanzioni in caso di fattura elettronica emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale);
- l’applicazione di una sanzione ridotta dell'80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodiva Iva (mensile o trimestrale) del periodo succesivo.
Nella relazione illustrativa al decreto fiscale è indicato che le attenuazioni delle sanzioni sono riconosciute anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta oppure non abbia provveduto a regolarizzare. In particolare, il cessionario che abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, eviterà comunque le sanzioni se il documento è emesso entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva.
Resta comunque impregiudicato il ricorso al ravvedimento operoso.
Si segnala che il 24.10.2018 l’ordine dei dottori commercialisti ha chiesto, durante l’audizione alla Commissione finanze alla Camera dedicata al decreto semplificazioni (AC 1074), che la sospensione delle sanzioni si applichi per un anno intero, e non solo per i primi sei mesi del 2019.