Il decreto fiscale prevede la possibilità di definire una serie di atti impositivi, non ancora impugnati, pagando le sole imposte dovute, senza sanzioni o interessi.
Si tratta in particolare degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del Decreto fiscale), non impugnati e ancora impugnabili entro la stessa data.
Il versamento dovrà avvenire entro il 23.11.2018 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto fiscale), oppure se più ampio entro il termine di proposizione del ricorso, in un’unica soluzione o come prima rata, senza possibilità di compensazione. Sarà possibile rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Entro 10 giorni dal versamento dell’importo dovuto, come unica o prima rata, il contribuente deve far pervenire all’Ufficio la quietanza di pagamento. Nel caso in cui le imposte si riferiscano a più coobbligati solidali, il perfezionamento da parte di uno vale anche per gli altri.
La definizione agevolata si applica anche:
- agli inviti a comparire: entro il 23.11.2018 potranno essere definiti gli inviti a comparire notificati entro il 24.10.2018, con il versamento delle maggiori somme indicate in tali inviti;
- agli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, non ancora perfezionati. I contribuenti potranno allora versare entro il 13.11.2018 (entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale) le maggiori imposte definite negli accertamenti con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, e delle imposte indirette.
Nel testo del decreto non sono stati richiamati gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, che quindi sembrerebbero al momento esclusi dalla sanatoria.
Non sono poi definibili tramite la procedura gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria («voluntary disclosure»), finalizza all’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.