Sul sito dell'INPS è stata pubblicato ieri un comunicato per correggere alcune notizie inesatte circolanti sul web in materia di esenzione dalle visite di controllo in caso di malattia per cui molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati.
L'INPS precisa che le norme in vigore prevedono solo in casi particolari l’esonero dalla reperibilità per le visite domiciliari ma non le visite di controllo concordato , che sono quindi sempre possibili. Tali casi sono i seguenti :
- per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati a seguito di patologie gravi che richiedono terapie salvavita; o stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;( si veda la circolare 95/2016)
- per i dipendenti pubblici , oltre che per i casi sopraesposti anche per causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
Solo per questo tipo di situazioni il medico può segnalare l'esenzione dalla reperibilità spuntando l'apposita casella "Terapie salvavita-invalidità"
Il codice “E” invece è un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS per esprimere le decisioni tecnico-professionali sui certificati pervenuti secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.
Quindi qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non produce alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità,
ma rimane possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.