Con risposta all’interpello n. 41/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile usufruire del regime convenzionale contro le doppie imposizioni anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati, che non sono sostituti d’imposta.
Nel documento di prassi si affronta il caso specifico di una Banca residente in Svizzera, senza stabile organizzazione in Italia, che effettua finanziamenti a favore di imprenditori e persone fisiche private residenti in Italia. I finanziamenti erogati:
- agli imprenditori sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- alle persone fisiche private non sono stati tassati.
La Banca chiede all’Agenzia delle Entrate quale sia il corretto trattamento fiscale quando il soggetto italiano che paga gli interessi è un privato senza qualifica di sostituto d’imposta, in particolare se:
- a tali soggetti possa essere applicata l’aliquota del 12,5%, prevista all’art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata tra Italia e Svizzera;
- se tale aliquota possa essere applicata direttamente dalla Banca in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRES.
L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che, in linea generale, tutti i redditi di capitale percepiti da non residenti -compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia- sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Tuttavia, quando gli interessi non sono corrisposti da un sostituto d’imposta, il non residente che svolge attività commerciale deve assoggettare a imposizione i redditi prodotti in Italia presentando apposita dichiarazione. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera prevede, come regola generale, che gli interessi siano imponibili nello Stato di residenza del soggetto percettore. Tuttavia stabilisce anche che tali interessi siano imponibili anche nello Stato della fonte “ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi”.
Poiché la disposizione non circoscrive l’aliquota ridotta del 12,50% ai soli casi in cui interviene un sostituto d’imposta, l’Agenzia ritiene che l’istante possa godere del trattamento convenzionale più favorevole (quindi aliquota del 12,5%) anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati, sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta. Nel caso specifico, in relazione agli interessi percepiti nel periodo d’imposta 2017 a fronte dei finanziamenti concessi a persone fisiche residenti in Italia, l’istante potrà applicare l’aliquota convenzionale direttamente nel Modello Redditi SC 2018, Quadro RN, Rigo RN7, indicando in colonna 2 l’aliquota del 12,50%.