Con il principio di diritto n. 7/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi al perimetro soggettivo del Gruppo IVA e alle modalità di calcolo del pro-rata di detrazione del Gruppo IVA nel primo anno di operatività.
Si ricorda che il Gruppo Iva può essere costituito dai soggetti passivi d’imposta , esercenti attività d'impresa, arte o professione (art. 70-bis del DPR 633/1972) per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Con la costituzione del Gruppo Iva tali soggetti, dietro apposita opzione, possono diventare un unico soggetto passivo ai fini Iva.
Nel documento dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito che:
- una società neocostituita può aderire al Gruppo IVA se ha posto in essere atti che dimostrino l’esercizio di un’attività economica in quanto anche la semplice intenzione di avviare un’impresa, resa evidente dall’effettuazione di investimenti o di attività programmatorie, è sufficiente ad attribuire all’imprenditore la qualifica di soggetto passivo;
- ai fini della detrazione di gruppo, il calcolo del pro-rata, nel primo anno di operatività, sarà determinato presuntivamente (impiegando criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d'imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri), e alla fine dell’anno verrà fatto il conguaglio.
La nuova disciplina del “gruppo Iva” diventerà effettivamente operativa dal 2019, in quanto la norma dispone che, se la dichiarazione con l’opzione è presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la scelta ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Nel caso in cui la dichiarazione fosse presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l’opzione avrebbe effetto a decorrere dal secondo anno successivo.