Gli agenti e rappresentanti di commercio che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione iscrivendosi nell’apposita sezione del REA entro la scadenza del 30 settembre 2013, possono provvedere all'aggiornamento della loro posizione nel RI/REA entro il 31.12.2018.
Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare del 19 ottobre 2018 n. 3709/C, stabilendo che per i soli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/1985 sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA.
Cosicché, sia che fossero stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, avranno tempo fino al 31 dicembre 2018 per poter far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante per iscriversi al R.I. ai fini dell’ immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa (legge 108/2018 di conversione, con modificazioni, del DL 91/2018 c.d. Decreto Milleproroghe).
Quest'ultima proroga si è resa necessaria, in quanto si è rilevato che, alla precedente scadenza del 30 settembre 2013 (che rappresentava già una prima proroga della scadenza originaria del 13 maggio 2013), non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali di cui trattasi hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, con la conseguenza che attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo per una futura ripresa della stessa.
Ricordiamo infatti che in merito alla modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio, il decreto MISE del 26 ottobre 2011 prevedeva:
- al comma 1 dell’art. 10 (norme transitorie), che al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del decreto stesso (13 maggio 2012), compilassero la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “ARC” per ciascuna sede o unità locale e la inoltrassero per via telematica, entro un anno dalla predetta data (13 maggio 2013), all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario avevano stabilito la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese;
- al successivo comma 2 del medesimo articolo 10, che le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgevano l’attività in questione presso alcuna impresa, sempre alla data di acquisizione di efficacia del decreto, compilassero la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del modello “ARC” e la inoltrassero per via telematica entro un anno dalla predetta data, pena la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA.
Successivamente poi, prima della scadenza dell’anno in questione, venne emanato il decreto ministeriale del 23 aprile 2013 concernente la proroga del suddetto termine alla data definitiva ed ultima del 30 settembre 2013 (proroga che, peraltro, riguardava sia gli agenti e rappresentanti di commercio, che le altre tre categorie di ausiliari del commercio - agenti di affari in mediazione, spedizionieri, mediatori marittimi - che erano state interessate dalla soppressione dei ruoli camerali).