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CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITÀ: I CHIARIMENTI SULL’ATTESTAZIONE

2 minuti, Redazione , 24/10/2018

Credito d’imposta pubblicità: i chiarimenti sull’attestazione

L’attestazione sull’effettivo sostenimento delle spese a cura del commercialista revisore dell’impresa non va inoltrata con la domanda

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Il 22 ottobre 2018 è scaduto il termine per presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2017”, e “la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per gli investimenti effettuati nel 2018, per poter usufruire del credito d’imposta pubblicità. La prossima scadenza prevista è fissata al 31 gennaio 2019, termine entro cui dovrà essere presentata la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2018.

Nel sito internet del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono state nuovamente aggiornate le faq sul credito d’imposta pubblicità, che forniscono chiarimenti e delucidazioni in merito a tale bonus. In particolare, da ultimo, è stato affermato che l’attestazione delle spese effettuate può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa che richiede il bonus, iscritto al Registro dei Revisori legali,  e non va trasmessa, ma conservata ed esibita in caso di controllo.

Si ricorda, innanzitutto, che secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del DPCM 90/2018, attuativo del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese deve essere da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni (art. 35, commi 1, lettera a) e 3, del D.lgs. 241 del 1997) ovvero da un Revisore legale dei conti (art. 2409-bis del codice civile).
Tra i soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche, ai sensi alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del DPR n. 322/1998:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria

Secondo quanto indicato nella faq del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria  l’attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa beneficiaria iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti.

In un’altra faq il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha chiarito che, per quanto riguarda l’attestazione delle spese:

  • non esiste un documento ufficiale da utilizzare;
  • deve essere prodotta solo con riferimento alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” e non anche alla “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”;
  • non deve essere allegato alla domanda, ma semplicemente conservato a cura del richiedente (beneficiario del bonus), in modo che sia possibile esibirlo in caso di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.


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