Entro lunedì prossimo, 22 ottobre 2018, è possibile richiedere il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali. Pertanto imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, destinatari dell’agevolazione introdotta dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, che hanno effettuato (o intendono effettuare) nel 2018 tali investimento devono presentare la domanda e la dichiarazione sostitutiva. Sul sito del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sono state pubblicate le FAQ aggiornate al 12 ottobre 2018. In particolare una di queste riguarda le agenzie di stampa in quanto è pervenuto dall'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) un quesito in merito alla corretta interpretazione della disposizione del Regolamento (articolo 3, comma 1) che disciplina gli investimenti ammissibili, nella parte in cui richiama per la stampa online l’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Infatti, il Regolamento nel disciplinare le condizioni di ammissibilità “oggettive” per accedere al beneficio, stabilisce che gli investimenti incrementali ammissibili devono essere effettuati, tra l’altro, su giornali quotidiani e periodici
- pubblicati in edizione cartacea
- editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70…”.
I requisiti richiamati attengono, per un verso, alla tecnologia dell’edizione digitale ed alla sua fruibilità e multimedialità; e, per l’altro, alla circostanza che i contenuti dell’edizione digitale siano fruibili, in tutto o in parte, a titolo oneroso. Tali condizioni rispondono alla logica cui è ispirata, particolarmente nei più recenti interventi di riforma, la normativa sul sostegno pubblico diretto alle imprese editoriali, che dà particolare rilievo – ai fini della concessione del contributo diretto – all'innovazione, alla multimedialità, ed alla circostanza che i prodotti editoriali (sia cartacei che digitali) trovino effettivo riscontro di vendita sul mercato. La circostanza che la testata online sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche, ed il fatto che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento, costituiscono dunque criteri essenziale (veri e propri requisiti) di selezione per usufruire del contributo pubblico editoriale; gli stessi elementi non hanno invece alcun rilievo intrinseco ai fini della legittimazione o della capacità delle testate online di offrire spazi pubblicitari agli operatori economici.
D’altro canto, nella norma primaria che ha istituito il “bonus” non è rinvenibile alcun elemento che possa dare fondamento all'introduzione, nella disciplina degli investimenti pubblicitari, delle specifiche condizioni che regolano, per le testate digitali, la diversa questione della loro ammissione al contributo diretto editoriale.
In conclusione, il bonus pubblicità è applicabile in quanto l’acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un’agenzia di stampa può essere considerato un investimento incrementale ammissibile al tax credit pubblicità.