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UNIONI DI FATTO: CONVIVENTE SUPERSTITE E DIRITTO DI ABITAZIONE

2 minuti, Redazione , 15/10/2018

Unioni di fatto: convivente superstite e diritto di abitazione

Il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di proprietà del defunto, per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore, e comunque non oltre 5 anni

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Il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza, di proprietà del defunto, per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 42 della legge n. 76 del 2016, in questo modo viene tutelato il diritto all’abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentite al convivente superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l’esigenza abitativa.
Inoltre se nella stessa casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, lo stesso avrà diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

In merito al diritto di abitazione del convivente di fatto superstite, occorre precisare che questo è riconosciuto salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, ovvero il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.

Con la recente Risposta del 12.10.2018 n. 37, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che per il riconoscimento del diritto di abitazione, il convivente superstite, non residente anagraficamente nell’immobile di proprietà del compagno defunto, può dimostrare il suo status di convivente anche mediante un’autocertificazione, tuttavia il diritto, però, non può essere inserito nella dichiarazione di successione.

L'Agenzia infatti ricorda che la legge 20 maggio 2016, n. 76, in tema di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, al comma 37 dell’articolo 1, stabilisce che ai fini dell’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica. Sul punto però, la circolare n.7 del 2018 in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione ha precisato che “poiché ai fini dell’accertamento della stabile convivenza la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989, tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n .445 del 2000.

Con riferimento al caso oggetto dell’interpello, sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius, lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n .445 del 2000.

Allegato

Risposta Istanza interpello del 12.10.2018 n. 37

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