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SISMA BONUS: NEGATO IN CASO DI ASSEVERAZIONE TARDIVA

2 minuti, Redazione , 12/10/2018

Sisma bonus: negato in caso di asseverazione tardiva

Asseverazione tardiva: impossibile usufruire del credito d'imposta per la messa in sicurezza delle parti strutturali

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Non è possibile usufruire del sisma bonus, il credito d'imposta per le spese sostenute per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dal patrimonio edilizio se l'asseverazione è tardiva. E' questo il chiarimento principale fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta di Interpello 31 di ieri 11 ottobre 2018.

Il documento di prassi muove dal quesito posto dalla società ALFA che ha presentato la SCIA presso il Comune nell'agosto 2017 relativa alla demolizione di un edificio murario avente gravi carenze statiche e la ricostruzione con medesimo perimetro e medesima volumetria di un nuovo edificio abitativo in legno.In linea generale per l’accesso alle detrazioni fiscali “Sisma bonus” occorre che contestualmente al titolo abilitativo urbanistico sia presentata l’asseverazione redatta da un professionista. 

Ma a tal proposito l’interpellante riferisce che alla predetta SCIA non è stata allegata alcuna asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio, in quanto tale intervento, secondo la prassi allora vigente, non era ricompreso fra quelli per cui era possibile fruire del c.d. “Sisma bonus”. Successivamente, con risoluzione n. 34/E/ 2018, l’Agenzia delle entrate ha precisato che possono essere ammessi alla detrazione anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione degli edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, se dal titolo amministrativo si evince che si tratti di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione.

L'istante chiede così se ha diritto o meno alla detrazione, ma con esito negativo. L'asseverazione tardiva in quanto non conforme alle disposizioni normative, non consente “l’ottenimento dei benefici fiscali legati al sisma bonus. In particolare, nella risposta le Entrate hanno chiarito che la norma di riferimento generale deve intendersi l’art. 16-bis, del TUIR, mentre per le specifiche misure si fa riferimento alla norma del D.L. n. 63 del 2013. Fermo che la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, ai fini delle agevolazioni in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione. Riguardo al quesito concernente la presentazione tardiva dell’asseverazione, è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65 contenente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.

In base all'articolo 3 del DM è necessaria la contestuale allegazione del progetto come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell’allegato B al D.M. alla SCIA ed il deposito presso lo sportello unico, documento mancante nel caso di specie.

Allegato

Risposta di interpello 31 11.10.2018

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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