E' possibile cumulare gli incentivi che le imprese hanno ricevuto per le energie rinnovabili con il super ammortamento e l'iper ammortamento? La risposta positiva è arrivata dal GSE (Gestore Servizi Energetici) nel corso dei chiarimenti forniti il 9 ottobre 2018. In particolare la FAQ riguardava gli incentivi MISE per le energie rinnovabili diverse dal fotovoltaico ovvero: eolico, idrico, biogas, geotermia, solare termodinamico.
Questa possibilità di piena cumulabilità tra gli incentivi MISE per le rinnovabili e il super e iper ammortamento costituiscono un'eccezione alla regola generale in base alla quale non è possibile sommare i bonus (come previsto nel DM 6.7.2012 e DM 23.06.2016). L'opzione di cumulabilità è contenuta nel comma 3, lettera c, dell’articolo 26 del D.LGS 28/2011 che prevede espressamente che gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
Come chiarito nella FAQ del GSE "i cosiddetti “super e iper ammortamento” introdotti, rispettivamente dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge Bilancio 2017, andando ad incidere sull’imponibile del bilancio delle imprese, sono equiparabili ad una “detassazione del reddito d’impresa”, nel caso specifico, riguardante l’acquisto di beni strumentali. Essi possono, pertanto, ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità."
Cumulabilità dei bonus | Regola Generale | Regola con super e iper ammortamento |
NO | SI |