Nel messaggio 8 ottobre 2018, numero 3690 alle proprie sedi territoriali, l'INPS ricorda che il termine per chiedere l'iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri e degli imprenditori agricoli professionali è di 90 giorni dall'inizio dell'attività. Il termine è stato definito dall'articolo 14, comma 2, della legge 233/1990 e riconfermato dall'articolo 3 del Dpr 476/2001. Anche per la cancellazione dagli elenchi vale sempre il termine di 90 giorni, come specificato nel messaggio n.44/2001
Si specifica quindi che una richiesta di iscrizione che giunga oltre i 90 giorni previsti, va considerata retroattiva e le sedi sono tenute ad effettuare un'istruttoria particolarmente accurata, richiedendo se necessario ogni documentazione utile a rilevare l'effettiva data di inizio dell'attività.
L'istituto raccomanda una particolare attenzione in queste attività ad evitare la creazione posizioni contributive fittizie e la fruizione indebita di sgravi contributivi previsti dalla legge . Per questo sia per le istanze di iscrizione che per le richieste di cancellazione oltre il termine previsto per legge, viene richiesto alle Sedi territoriali di "supportare il provvedimento di accoglimento con atti di data certa e prove inequivocabili".
Il documento richiama i messaggi n. 3643/2014, n. 8124/2014 e n. 3560/2015 che hanno disciplinato l'iter operativo da seguire nel caso di aziende con dipendenti richiedenti l'iscrizione con effetto retroattivo.