In caso di procedure di licenziamento collettivo, uno dei criteri per individuare il lavoratori in esubero puo essere la maggiore minore vicinanza alla pensione, posto che sia concordato in sede di accordo sindacale. Questo in estrema sintesi il principio affermato dalla Cassazione nella Sentenza n. 24755 del 8.10.2018.
Nel caso specifico la Corte d’appello di Firenze aveva dichiarato la nullità del licenziamento di alcuni lavoratori all'interno di una procedura di riduzione collettiva del personale, giudicando strumentale e discriminatoria l'applicazione del criterio di scelta dei dipendenti licenziabili su tutto l’organico aziendale e non solo nell area interessata dalla ristrutturazione.
La Cassazione afferma invece che le esigenze aziendali di riduzione collettiva del personale possono anche essere registrate in uno specifico settore senza che questo delimiti le facoltà del datore di lavoro di applicare i criteri selettivi definiti in sede di accordo sindacale, non solo a quel settore ma prendendo in considerazione il personale di tutta l'azienda.
Viene anche sottolineato come il criterio della maggiore vicinanza alla pensione è oggettivo, verificabile e consente di ridurre al minimo l’impatto sociale della riorganizzazione, salvaguardando dal licenziamento i lavoratori che non potrebbero beneficiare della protezione garantita da varie forme di prepensionamento.