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BONUS ASSUNZIONI 2019 ANCHE PER LE COLF

2 minuti, Redazione , 10/10/2018

Bonus assunzioni 2019 anche per le colf

Caratteristiche del nuovo bonus assunzioni del Decreto dignità. Le differenze con quello già in vigore: ad es. l'applicazione anche per il lavoro domestico

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L’articolo 1-bis del d.l. 87/2018 (cd. Decreto Dignità)  ha   previsto la riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati,  per le assunzioni di giovani sotto i 35 anni con contratto a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019-2020.  Vediamolo piu in dettaglio:

CARATTERISTICHE DEL BONUS ASSUNZIONI GIOVANI 2019

Lo sgravio contributivo  sarà :

  • pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dell'assicurazione INAIL 
  •  per un periodo massimo di 36 mesi
  • nella misura massima di 3.000 euro su base annua  e riparametrato e applicato su base mensile.
  •  per i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro non costituiscono una causa ostativa.
  • sono esclusi i dirigenti 

Le modalità di fruizione della riduzione sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, che dovrebbe essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  (12 agosto 2018)  quindi entro il 12 ottobre 2018.

Le risorse previste fanno riferimento al  Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004) , che viene incrementato di 6,97 milioni di euro per il 2019, 0,48 milioni di euro per il 2020, 2,88 milioni di euro per il 2021.

DIFFERENZE CON IL PRECEDENTE INCENTIVO  

Il  nuovo incentivo è  molto simile  a quello attualmente in vigore, istituito con l’articolo 1, commi 100-108, della L. 205/2017,  ma nel testo della norma  si evidenziano alcune piccole differenze e la mancanza di alcune specificazioni/limitazioni:

  • si applica al giovani fino ai 35 anni invece che fino a 30
  • il periodo di applicazione previsto è il biennio 2019-2020, mentre l'esonero già in vigore è stabile, quindi sarà applicabile anche alle assunzioni per gli anni successivi.
  • Non è specificata l'esclusione del lavoro domestico, cio comporta che lo sgravio possa essere applicato anche per l'assunzione a tempo indeterminato di colf e badanti fatto salvo il limite di età 
  • non viene specificata l'esclusione del contratto di apprendistato che verrebbe così ulteriormente incentivato, pur essendo già  la forma piu conveniente di assunzione
  • non  si richiede, come nell'esonero stabile della legge di stabilità 2018,  che il datore di lavoro non abbia effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti nella stessa unità produttiva
  • non si richiede l'impegno a non licenziare per giustificato motivo nei 6 mesi successivi lo stesso lavoratore o un altro con le stesse mansioni e qualifica. 
  • la norma non chiarisce se verranno accreditati comunque i contributi previdenziali pieni al lavoratore  a fronte del versamento ridotto da parte del datore di lavoro,ai fini del calcolo della futura pensione,  come previsto invece dalla l. 205-2017.

Come detto si attende un decreto attuativo da parte del Ministero che potrebbe integrare alcuni aspetti e soprattutto dovrà chiarirne il coordinamento con la norma già in vigore .

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