Con la risposta n° 24 del 2018 l’agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle somme erogate dall’Ente Bilaterale ai lavoratori dipendenti che vi aderiscono in base alle condizioni contrattuali del CCNL di riferimento. In particolare il datore di lavoro voleva sapere se le somme erogate in nome e per conto di tale ente fossero da sottoporre a tassazione Irpef.
L’ente bilaterale prevede l’erogazione, ai dipendenti delle società iscritte, di somme a sostegno del reddito, finalizzate a integrare il reddito dei lavoratori nell’ambito dell’assistenza per casi specifici, come:
- il premio per la nascita del figlio,
- il contributo malattia o per infortunio,
- l’iscrizione al nido/materna, alla scuola secondaria di primo grado e
- permesso per legge n.104 del 1992.
Il contributo erogato viene solitamente versato direttamente dal datore di lavoro, per conto dell’ente bilaterale, nella busta paga del dipendente. Il datore di lavoro ha chiesto quindi un parere in merito al corretto inquadramento fiscale dei contributi erogati ritenendo di doverli sottoporre a tassazione in base a quanto disciplinato dal comma 1 dell’art. 51 del TUIR. Secondo la disciplina generale infatti “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Dall’altra parte lo stesso articolo 51 del TUIR, nel comma 2 prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei “…contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.
L’Agenzia delle Entrate però, dopo aver specificato che la norma in esame non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali, ha chiarito che la loro tassazione deriva dai principi generali in materia di tassazione dei redditi. In particolare i punti cardine sono:
- devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR,
- le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire.
Da quanto fino ad ora esaminato discende un trattamento differente a seconda delle indennità erogate e in particolare:
- le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n.104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevano ai fini fiscali;
- invece le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, sono da ricomprendere tra le somme, gli assegni, i premi corrisposti per fini di studio, formazione o di addestramento professionale e in quanto tali, secondo l’art 51 comma 2 del TUIR sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Unico limite posto dalla normativa, a tal riguardo, è che le somme in oggetto non vengano erogate dallo stesso ente per cui il dipendente lavora. Tuttavia, in questo caso le somme vengono erogate dall’ente bilaterale che non è al contempo datore di lavoro, quindi non si pone alcun problema in merito.
Somme erogate da Ente bilaterale | |
Non soggette a tassazione | Soggette a tassazione |
|
|