Non determina il conseguimento di alcun “vantaggio fiscale indebito" e quindi non rientra nell'abuso di diritto la scissione parziale proporzionale che si inserisce in un'operazione di riorganizzazione aziendale. E' questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 21 del 3 ottobre 2018 all’interpello presentato da due società.
Il documento di prassi riguarda una scissione parziale proporzionale della società Alfa Spa, attiva nel settore dell’impiantistica, in favore della società Beta Srl, esercente attività di compravendita e gestione immobiliare. Entrambe le società sono partecipate dai medesimi quattro soci persone fisiche, appartenenti alla famiglia Xa. In particolare, la scissione comporterà l'assegnazione del patrimonio immobiliare della scindenda alla società beneficiaria, la quale riveste il ruolo di immobiliare di famiglia. La scissione rientra nell’ambito della riorganizzazione prefigurata in istanza, volta a separare l'attività industriale e commerciale da quella immobiliare, al fine di sviluppare al meglio le due attività e diversificare i rischi.
Come chiarito dall'amministrazione finanziaria, in linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie che non usufruiscono di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
Entrando nel merito della risposta, per quanto riguarda:
- le imposte dirette: i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.Rimane fermo che l’operazione di scissione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.
- l' imposta di registro: l’operazione prospettata non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale “indebito” pertanto l’operazione sarà assoggettata ad imposta di registro in misura fissa.