HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

NON NECESSARIA AUTOFATTURA PER DETRARRE L’IVA VERSATA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO.

2 minuti, Redazione , 09/10/2018

Non necessaria autofattura per detrarre l’Iva versata a seguito di accertamento.

Accertamento per splafonamento: l’Amministrazione finanziaria chiarisce come detrarre l’Iva versata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la risposta n° 28 del 5 ottobre l’Agenzia delle Entrate chiarisce il comportamento che è necessario tenere per poter detrarre in modo corretto l’Iva versata a seguito di accertamento.

Nel caso di specie il contribuente ha dovuto versare l’Iva, precedentemente non pagata per mezzo di lettera di intento, a seguito dello splafonamento. Egli ritiene di poter detrarre quanto corrisposto per effetto della conciliazione, nel rispetto del principio di neutralità dell’IVA.

A sostegno di tale tesi il contribuente richiama la circolare del 17 dicembre 2013, n. 35/E, ove si precisa che, in caso di splafonamento, assumendo il cessionario la veste di debitore d’imposta, lo stesso ha diritto alla detrazione di quanto versato a seguito di avviso di accertamento e sua definizione, secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia, l’Istante richiede nell’Interpello se la via corretta per porre in essere la detrazione sia quella di emettere un’autofattura, riportando i dati dell’avviso di accertamento e del pagamento effettuato.

Secondo l’art.60 settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

Inoltre con riferimento all’ipotesi in cui siano stati contestati acquisti senza il pagamento dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile, la circolare n. 35/E del 2013 ha riconosciuto all’esportatore abituale la possibilità di esercitare direttamente il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a seguito di accertamento;  “la responsabilità dell’esportatore abituale costituisce una deroga al principio, delineato dall’articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, secondo cui l’IVA è dovuta dal cedente/prestatore, previo addebito dell’imposta alla controparte a titolo di rivalsa, ed è detraibile, ai sensi dell’articolo 19, del DPR n. 633 del 1972, dal cessionario/committente”. Di conseguenza, sebbene l'articolo 60, settimo comma, del DPR 633/1972 preveda l’esercizio della detrazione da parte del cessionario o del committente a seguito della rivalsa operata in fattura dal cedente o dal prestatore, la tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l’IVA pagata in sede di accertamento, sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, sia debitore d’imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore.

L’agenzia conclude inoltre chiarendo che il contribuente potrà operare la detrazione dell’imposta versata a prescindere dall’emissione di un’autofattura.

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE · 26/06/2024 Contributi agricoltori autonomi 2024

Pubblicata il 25 giugno la circolare INPS 74 con importi e istruzioni per i versamenti dei contributi IVS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori

Contributi agricoltori autonomi 2024

Pubblicata il 25 giugno la circolare INPS 74 con importi e istruzioni per i versamenti dei contributi IVS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori

Posta elettronica dipendenti e Privacy: linee guida aggiornate 2024

Nuovo documento di indirizzo Garante privacy n.364 del 6.6.2024 sulla gestione delle mail dipendenti e dei metadati nel contesto lavorativo. Ridimensionato l'impatto

Cessione di immobili interessati dal Superbonus: il trattamento fiscale delle plusvalenze

Chiarimenti sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di immobili interessati da interventi Superbonus e della variazione dello stato dei beni

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.