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CONTRATTO A TERMINE PER MATERNITÀ: LIBERTA SULLE MANSIONI DEL SOSTITUTO

2 minuti, Redazione , 08/10/2018

Contratto a termine per maternità: liberta sulle mansioni del sostituto

Nel contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive il lavoratore puo svolgere mansioni diverse e non occupare necessariamente il posto dell'assente. Cassazione n. 23352 2918

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In un momento di grande discusisione sulla stretta legislativa in ambito di contratto a tempo determinato, apportata dal decreto dignità, la Cassazione emette una pronuncia che lascia ampia libertà al datore di lavoro nell'utilizzare un lavoratore assunto per ragioni sostitutive.

Nella sentenza del 27 settembre 2018, n. 23352  si specifica infatti che il dipendente  con contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive di  un lavoratore assente non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto di quel  lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma deve essere intesa "nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa". 

Il caso riguardava la dipendente di un istituto di credito che chiedeva la declaratoria di illegittimità del termine apposto a due contratti successiv sostenendo che le mansioni svolte non fossero riconducibili alle causali indicate negli stessi (‘ragioni sostitutive riconducibili alla assenza della signora M.S. per maternità’ per il contratto dall'1/4/2008 al 26/2/2009, ‘sostituzione della signora R.S. attualmente assente dal servizio a titolo di congedo per maternità’ per il contratto dall'8/6/2009 all'11/11/2009).

La Corte territoriale in particolare  riteneva l'appello infondato evidenziando  agli atti non risultavano contestazioni della lavoratrice al fatto che la banca aveva dettagliatamente esposto come  la prevista sostituzione per maternità sarebbe avvenuta "per scorrrimento" con  la realizzazione di un insieme di sostituzioni successive    per cui la lavoratrice in maternità sarebbe stata sostituita da una collega già presente in azienda  e il contratto a termine andava a ricoprire funzioni diverse  che restavano scoperte  per lo spostamento dei diversi interessati (con i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti )

La cassazione conferma la decisione della Corte di Appello di Genova  ricordando anche   il precedente di Cassazione  n. 6787 del 19 marzo 2013 circa la legittimità dell'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine secondo le esigenze organizzative e produttive dell'azienda . In particolare  afferma che non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere di autorganizzazione - la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima.

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