In una risposta dell'Agenzia delle Entrate , interpello n. 24 del 2018, viene chiarito che le erogazioni di sostegno al reddito degli enti bilaterali versati dalle aziende in favore del lavoratore sono soggetti a tassazione ma con alcune eccezioni.
Il caso sottoposto all'agenzia è tipico: l'azienda applica il CCNL di settore che prevede l'iscrizione obbligatoria all'ente bilaterale di categoria; per statuto l'ente eroga in caso di necessità, contributi "finalizzati a integrare il reddito dei lavoratori nell’ambito dell’assistenza per casi specifici, quali il premio per la nascita del figlio, il contributo malattia o per infortunio, l’iscrizione al nido/materna, alla scuola secondaria di primo grado e permesso per legge n.104del 1992."
L'azienda chiede come vanno sottoposti a tassazione tali versamenti , precisando che le somme sono corrisposte dall’ente bilaterale al datore di lavoro, che le versa poi ai dipendenti in busta paga.
Per queste somme l'Agenzia specifica che:
- sono sottoposte a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, “comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi”
- non sono tassabili invece le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio e di iscrizione all'asilo nido o scuola materna – in quanto non inquadrabili nelle categorie reddituali previsti dall' articolo 6. Fanno eccezione però le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, in quanto l'articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir, comprendenti specifica che sono tassabili “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
Per quanto riguarda infine i contributi versati dal datore di lavoro mensilmente agli enti bilaterali in favore dei dipendenti l'interpello specifica che essi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei “…contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge” (sottolineature aggiunte).
La norma non consente, quindi, di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali".