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DETRAZIONE CANONI STUDENTI FUORI-SEDE

1 minuto, Redazione , 08/10/2018

Detrazione canoni studenti fuori-sede

Detrazione per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede: chiarimenti sui comuni montani e disagiati

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La detrazione per gli studenti universitari fuori sede, disciplinata nell'art. 15 TUIR, consente la detrazione al 19% dei canoni di locazione stipulati o rinnovati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. La legge di stabilità 2018 (L.205/2017) ha previsto per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, che il requisito della distanza si intende rispettato “anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate”.

Ma si può usufruire dell'agevolazione se un Comune è mal collegato con l'Università e considerarlo così "comune disagiato" limitatamente a quella tratta? La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 2 ottobre 2018 è stata negativa. 

Infatti, la circostanza che il Comune (nel caso di specie Novara) non sia collegato in maniera efficace con l'Università di Pavia non rientra nell'agevolazione in quanto la città di Novara non è sita:

  • in zona montana: in assenza di una esplicita definizione contenuta nella normativa fiscale e in assenza di un rinvio espresso a specifiche disposizioni che ne consentano l’individuazione, per l’individuazione dei comuni montani occorre far riferimento all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente “Imposta comunale sugli immobili (ICI);
  • in zona disagiata: in quanto risultano percorribili diverse vie di comunicazione, tra le quali quelle ferroviarie e stradali che collegano il Comune ad altri Comuni.

La situazione di disagio deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi riferibili, come detto, al comune di residenza, pertanto il contribuente non può fruire delle agevolazioni in commento sulla base delle più favorevoli condizioni previste dalla Legge di stabilità 2018.

Allegato

Agenzia delle Entrate- Risposta 19 interpello del 2.10.2018

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

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