La Cassazione civile sezione lavoro con la Sentenza n. 21701 del 06 Settembre 2018 ha affermato che in caso di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato in quanto presentate in un momento di temporanea incapacita naturale verificata, le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l'illegittimità delle dimissioni e la riammissione in servizio non dalla data delle dimissioni.
Il caso riguardava un dirigente di azienda che aveva dato le dimissioni e chiesto l'annullamento per aver agito in condizioni di turbamento psichico tali da impedirgli di apprezzare l'importanza dell'atto La Corte d'Appello, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha annullato l'atto di dimissioni del lavoratore condannando l'azienda a ripristinare il rapporto di lavoro, in mansioni compatibili col suo stato di salute psico-fisica e a risarcirgli il danno mediante corresponsione della retribuzione a far data dalla notifica del ricorso introduttivo di primo grado.
L’azienda ha presentato ricorso in cassazione e gli ermellini hanno parzialmente accolto il ricorso. Viene infatti confermato l'annullamento delle dimissioni ma , decidendo nel merito si modifica la decisione sulla liquidazione del danno da aprte dell'INPS .
In particolare i giudici hanno affermato che gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. Ammesso lo stato d'incapacità temporaneo siccome accertato dalla CTU, ha ritenuto che il dipendente avesse diritto alle retribuzioni maturate dalla data della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità delle dimissioni.
Infatti anche se l'annullamento di un negozio giuridico ha generalmente una efficacia retroattiva, cio non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate fin dalla data delle dimissioni , in quanto tali retribuzioni non sono dovute per mancanza della prestazione della prestazione lavorativa.