Dal 30 novembre 2018 al 10 dicembre 2018 sarà possibile inviare, tramite PEC , le istanze di sgravio contributivo a valere sul fondo 2018, relative ai contratti di solidarietà stipulati al 30 novembre 2018 oppure già in corso nel secondo semestre 2017; le istanze vanno inviate agli indirizzi del Ministero del lavoro o dell'INPS:
Per i datori di lavoro iscritti all’INPGI l’istanza puo essere inoltrata anche all’indirizzo [email protected].
Utile forse ricordare che le riduzioni contributive per i contratti di solidarietà sono state introdotte dal Decreto interministeriale n. 2 del 27/09/2017 , e possono essere accordate:
- in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A (stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto-legge n. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863)
- in cui i lavoratori siano interessati da una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Per questi lavoratori l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Lo sgravio contributivo può essere richiesto con un'unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.
In ipotesi di accordi di solidarietà diversi, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.