Corposa risposta dell'Agenzia delle Entrate in merito a token, bitcoin e criptovalute. Il documento di prassi Risposta 14 del 28 settembre 2018, riguarda una società che intende emettere attraverso una “Initial Coin Offering” (ICO) un “utility token, cioè un token che consente al possessore di ottenere dei beni o servizi e venderlo al pubblico. Tali token potranno essere comprati pagando il prezzo mediante
- valuta virtuale
- valuta corrente (euro o dollari).
Al termine dell’offerta al pubblico (ICO), la Società avrà venduto in tutto o in parte la quota dei token emessi, ottenendo in cambio sia valuta corrente (euro e dollari) che criptovalute. I titolari dei token potranno
- restituire i token in qualsiasi momento alla Società emittente per fruire dei beni e servizi che la stessa è autorizzata a vendere.
- cedere il token a terzi, a fronte di un corrispettivo in valuta corrente o valuta virtuale.
La società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale. Nel rispondere, per prima cosa è stato ricordato che le Initial Coin Offerings (ICO) costituiscono una forma di finanziamento, utilizzata da start-up o da soggetti che intendono realizzare un determinato progetto, resa possibile tramite la tecnologia blockchain. Generalmente l’impresa emittente offre al pubblico un progetto da finanziare attraverso la vendita di token digitali di un dato valore ai soggetti interessati, che in sostanza, effettuano un investimento del proprio risparmio remunerato in vario modo.
Entrando nel merito dei quesiti, ai fini dell’applicazione dell’IVA, con riferimento alla cessione degli utility token da parte della Società verso corrispettivo a privati consumatori, si ritiene che gli stessi presentino caratteristiche tali da essere tendenzialmente assimilati ai voucher, quali strumenti che conferiscono al detentore il diritto a beneficiare di determinati beni e/o servizi pertanto non assumono rilevanza IVA. La rilevanza fiscale, e quindi l’applicazione dell’IVA, si assume dunque al momento dell’utilizzo del voucher, ossia all’atto dell’acquisto del bene/servizio che lo stesso incorpora. Le Entrate hanno così chiarito che la cessione degli utility token sia più correttamente riconducibile ad una mera movimentazione finanziaria non rilevante agli effetti dell’IVA.
Relativamente al quesito riguardante il trattamento ai fini IVA della cessione (cambio) della criptovaluta (bitcoin o ethereum) detenuta dalla Società, sono esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10del d.P.R.633/72, le operazioni di cambio tra valuta virtuale (criptovaluta) versus valuta tradizionale e viceversa. Con riferimento alle imposte sui redditi, per quanto riguarda l’operazione di cessione degli utility token da parte della Società istante, qualora sul piano contabile l’operazione sia rappresentata come una mera movimentazione finanziaria la stessa non assuma autonoma rilevanza fiscale ai fini IRES. I componenti di reddito relativi alla cessione dei predetti beni e/o all’erogazione delle prestazioni di servizi saranno rilevanti al momento:
- della relativa imputazione al conto economico per i soggetti diversi dalle micro-imprese;
- in cui la cessione dei beni e/o la prestazione dei servizi è considerata effettuata per le micro-imprese.
Inoltre, nel presupposto dell’assenza di rilevazione tra le voci del conto economico rilevanti ai fini dell'IRAP, quindi, le somme incassate a fronte dell’assegnazione dei predetti utility token non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.
Con riferimento alla valuta virtuale che a fine esercizio è nella disponibilità della Società istante, la stessa deve essere valutata in base al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, intendendosi per tale il valore corrispondente alla quotazione dei bitcoin e degli ethereum al termine dell’esercizio. A tal fine potrebbe farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di valute virtuali.
La risposta delle Entrate, termina chiarendo che in relazione al trattamento fiscale dei compensi erogati nella forma di token dalla Società si osserva quanto segue:
- per i compensi erogati sotto forma di token ai propri amministratori e dipendenti, tali remunerazioni, in ossequio del principio di onnicomprensività, costituiscano per i percettori reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a ritenuta d’acconto sempreché il valore di tale forma remunerativa superi, per ciascun percettore, nel periodo d’imposta, euro 258,23.
- per i "compensi" percepiti da altri soggetti non legati alla società istante da alcun rapporto lavorativo,costituiscono redditi diversi di natura finanziaria devono essere indicati nel quadro RT del Modello Redditi - Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.