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CIGS PER CESSAZIONE CON RISORSE DEL JOBS ACT

1 minuto, Redazione , 03/10/2018

CIGS per cessazione con risorse del Jobs Act

Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione anche nel biennio 2019-2020 con le risorse residuali del Jobs Act - Decreto Genova 109/ 2018

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Nel decreto urgente per la citta di Genova n. 109-2018  "Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture, eventi sismici, lavoro ecc",   appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale,   ha trovato spazio una norma che prevede la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività produttiva   nel biennio 2019-2020  a valere sulle risorse stanziate dal  Dlgs n. 148/2015 Jobs Act per il triennio 2016-2018. Si tratta di  150 milioni di euro complessivamente.

All'articolo 44  infatti si prevede che può essere autorizzato l'intervento CIGS fino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo con  il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali , del  ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata , ma solo in caso di avanzo delle risorse citate .

Il testo prevede che la proroga possa avvenire  in uno dei 3 casi seguenti:
- l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale
- (oppure) laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
- (nonché in alternativa) attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.
A una prima lettura sembra suscitare qualche perplessità interpretativa l'alternatività tra le tre ipotesi e si auspica  sul punto un chiarimento ministeriale.
 Il trattamento di integrazione salariale sarà   concesso nell'ambito dell'unità produttiva interessata, sia in deroga al  periodo massimo di concessione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria nel quinquennio mobile (articolo 4, comma 1, Dlgs 148/2015), che in caso di ricorso alla causale di crisi aziendale (articolo 22, comma 2, del Dlgs 148/2015).

Il controllo dell'impatto finanziario  è affidato al ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Inps  che dovranno verificare il rispetto dei limiti di spesa. 

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