Impatriati: regime agevolato possibile anche se l'attività lavorativa prestata all'estero è stata fatta con società appartenenti allo stesso gruppo. E' questo il chiarimento principale fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 72 del 26 settembre 2018.
Il documento di prassi, affronta il caso del soggetto istante cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, trasferitosi all’estero dal maggio 2016 dopo essere stato dipendente presso la società italiana A (gruppo B). Dall’aprile 2016, è stato assunto negli Emirati Arabi Uniti, con un contratto di lavoro emiratino, presso la società C, e poi, dal 5 febbraio 2018, dalla società emiratina F, facenti parte del gruppo multinazionale D. Dal 1° agosto 2018, ha pianificato di trasferire la residenza anagrafica in Italia per iniziare una nuova attività lavorativa presso la società italiana E (società facente anch’essa parte del gruppo D). Dati i vari rapporti di lavoro stretti all'interno di una multinazionale, l'istante ha chiesto se gli spettava o meno l'agevolazione per i lavoratori impatriati.
Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il D. Lgs 147/2015, ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati” in base al quale i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
E' un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e prevede che siano destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’Unione europea che:
- sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, o
- hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma istitutiva del regime fiscale agevolato presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio, che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto sufficiente se pari a 24 mesi.
Dato che l'istante è in possesso di tutti i requisiti, la ricorrenza delle circostanze evidenziate, ed in particolare l’autonomia dei rapporti contrattuali con il gruppo D, gli consente di accedere al beneficio fiscale per i lavoratori impatriati a nulla rilevando il fatto che l’attività lavorativa all’estero sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo.