L’INPS ha pubblicato ieri la circolare n. 98 del 26 settembre 2018, con le istruzioni operative per il recupero delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, a valere sulle risorse stanziate per il 2017 (30 milioni di euro).
Vi sono state infatti rilevanti modifiche in materia con il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, primo fra tutte l'eliminazione dell'obbligo per le aziende, ai fini dell’ammissione di indicare in dettaglio nel contratto di solidarietà, gli strumenti finalizzati a miglioramenti della produttività.
Le aziende interessate sono:
- quelle che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o del D.Lgs. n. 148/2015,
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016 e i cui periodi di CIGS si siano conclusi entro il 31.12.2017 .
L'istituto fornisce l'elenco nell'allegato 3 alla circolare.
Lo sgravio è pari al 35 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro, calcolato sulle retribuzioni dei lavoratori interessati ad una contrazione di orario superiore al 20 per cento. Il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni contributive per gli estessi lavoratori
Per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti le imprese dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2017”;
• nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 dicembre 2018 (il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare).