Con il principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla territorialità IVA. Infatti, come ricordato dal documento di prassi, l'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del d.P.R. 633/72 in materia di servizi relativi a beni immobili si interpreta sulla base dei chiarimenti forniti dall’articolo 31-bis del Regolamento di esecuzione UE n. 1042/2013, alla luce degli orientamenti interpretativi comunitari.
Pertanto, nel caso di una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall’esame delle circostanze del caso specifico emerge che:
- la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio e
- i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico,
la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il committente non residente può ottenere il rimborso dell’IVA assolta in Italia, ricorrendone i presupposti di legge.