Nell' ordinanza n. 22332/18 Cassazione ha recentemente affermato che i costi sostenuti per i servizi di welfare offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti assumono «rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo», per questo è legittima la detrazione dell'IVA.
Nel caso specifico la detrazione Iva contestata dall'Agenzia riguardava spese per soggiorni estivi dei figli dei dipendenti, per la formazione e per il trasporto del personale.
L’ordinanza richiama nel dispositivo due sentenze della Corte Ue (tra cui Corte di giustizia Ue 29 ottobre 2009, Skr), che evidenziano il principio della correlazione tra l’operazione in acquisto e l’insieme delle attività di impresa come giustificazione per la detraibilità. Oltre al diritto di detrazione va anche presa in considerazione l'eventualità dell' obbligo di assoggettare a Iva l’operazione gratuita nei confronti del dipendente, che nel caso specifico sembra esclusa. Infatti il terzo comma dell’articolo 3 della legge sull'IVA non ne richiede l’applicazione su "somministrazioni nelle mense aziendali e alle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente" .
In una risposta della Direzione regionale lombardia fornita con interpello 904-603/2017 però l'interpretazione della normativa è diametralmente opporta . Si trattava , nel caso di specie dell'IVA sull'acquisto di abbonamenti alla pay-tv , sempre nell'ambito dell'offerta di welfare aziendale; la Dre ha negato il diritto alla detrazione ricordando che :
1) «…occorre valutare, in primo luogo, la sussistenza o meno del requisito dell'inerenza tra l'acquisto di beni e servizi da parte dell'operatore economico e l'attività da quest'ultimo svolta (cfr. risoluzione 23 luglio 2002, n. 244) »;
2) che è necessario che «i beni e i servizi acquistati siano afferenti ad operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini dell'esercizio della detrazione» (cfr. la circolare 24 dicembre 1997, n. 328, paragrafo 3.1). A sua volta cita una pronuncia della Corte di giustizia della comunità europea (causa C-29/08 del 29 ottobre 2009) secondo cui «l'esistenza del diritto alla detrazione è determinato in funzione delle operazioni a valle alle quali le operazioni a monte sono destinate. Pertanto, detto diritto esiste nel caso in cui l'operazione a monte soggetta all'Iva si trovi in nesso diretto e immediato con una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione».
Va segnalato che in tema di trattamento fiscale del Welfare e dei premi di risultato l'Agenzia aveva emanato la corposa circolare 5 E qualche mese fa , ma non ha preso in considerazione il problema dell'Imposta sul valore aggiunto.
Visto il recente sviluppo del welfare aziendale anche come modalità di erogazione dei premi di risultato, anche per la normativa sulla loro detassazione, è piu che mai urgente un intervento dell'Agenzia per dare ai datori di lavoro certezza sulla corretta fiscalità e relativa imputazione contabile dei costi connessi all'erogazione dei benefit aziendali.