Nella recente Risoluzione 66/2018 è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se per gli atti di esproprio conclusi, in cui alcuni soggetti agiscono solo in qualità di concessionari delegati, mentre l’effettivo beneficiario della procedura è il “Demanio dello Stato" possa trovare applicazione la previsione di esenzione dall’imposta di registro e delle imposte ipocatastali.
Nel rispondere le Entrate hanno chiarito che l’articolo 57 del TUR stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di esproprio e per gli atti di cessione volontaria, posti in essere in dipendenza di una procedura di esproprio, qualora l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato. In particolare, come sottolineato nel documento di prassi, il riferimento allo Stato della qualifica di “espropriante o acquirente” consente di ricomprendere nell’ambito di applicazione anche le procedure di esproprio nelle quali l’ente espropriante è un soggetto diverso dallo Stato, purché, in questi casi, il trasferimento del diritto di proprietà sui beni espropriati avvenga direttamente ed immediatamente a favore del “Demanio dello Stato”.
Conseguentemente, tale esenzione troverà applicazione sia nel caso in cui lo Stato sia il soggetto espropriante sia nel caso in cui lo stesso, pur non essendo il soggetto “espropriante”, sia però il soggetto “acquirente". Inoltre, in relazione ai medesimi trasferimenti, non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale.
Il testo della Risoluzione è allegato a questo articolo.